Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara incostituzionali i commi 111 e 153 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004): tali disposizioni — che comprimevano l’autonomia finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia — violano il principio di autonomia speciale garantito dallo statuto e dall’art. 116 della Costituzione.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004) conteneva numerose disposizioni sulle finanze di Regioni ed enti locali. La Regione Friuli-Venezia Giulia, dotata di speciale autonomia finanziaria in forza del proprio statuto speciale, aveva impugnato varie norme della finanziaria, tra cui i commi 111 e 153 dell’art. 1, ritenendo che limitassero illegittimamente le proprie prerogative finanziarie senza rispettare le procedure di negoziazione previste per le Regioni a statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato i commi 111 e 153 dell’art. 1 della l. n. 311/2004 in riferimento agli artt. 116 e 119 della Costituzione e alle corrispondenti norme dello statuto speciale (l. cost. n. 1/1963), per violazione dell’autonomia finanziaria speciale e del principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale.
La decisione della Corte
La Corte riserva a separate pronunce la decisione sulle altre disposizioni della finanziaria impugnate dalla Regione. Nel merito delle disposizioni censurate, dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 111 e 153 dell’art. 1, in quanto tali norme introducevano vincoli di bilancio sulle Regioni a statuto speciale che avrebbero dovuto essere concordati con ciascuna Regione secondo i meccanismi previsti dai rispettivi statuti speciali.
Il principio
Le norme della legge finanziaria statale che incidono sull’autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale devono rispettare le procedure consensuali previste dai rispettivi statuti. Lo Stato non può imporre unilateralmente vincoli di bilancio a Regioni che godono di una speciale garanzia costituzionale della propria autonomia finanziaria.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra Regioni a statuto speciale e ordinario in materia finanziaria?
Le cinque Regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia) godono di un’autonomia finanziaria più ampia, garantita dai rispettivi statuti (approvati con legge costituzionale): in genere trattengono una quota maggiore del gettito fiscale prodotto nel loro territorio e hanno più libertà di spesa.
Cosa prevede il principio consensuale nei rapporti finanziari Stato-Regioni speciali?
Per modificare i meccanismi di finanziamento delle Regioni a statuto speciale non è sufficiente una legge ordinaria statale: occorre un accordo bilaterale tra Stato e singola Regione, da recepire con le procedure previste dallo statuto (spesso norme di attuazione adottate con decreto legislativo). Lo Stato non può imporre unilateralmente modifiche in peius.
I commi della finanziaria dichiarati incostituzionali erano già stati applicati?
Sì. La dichiarazione di incostituzionalità ha efficacia erga omnes dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione (art. 136 Cost.). Le disposizioni dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia, con effetti anche sui rapporti pendenti non definitivamente conclusi.
Norme collegate
- Art. 116 della Costituzione — Regioni a statuto speciale e loro autonomia
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.