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Con sentenza n. 90 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta allo Stato attribuire alle autorità marittime statali la competenza al rilascio di concessioni demaniali nei porti turistici della Regione Campania. Ha annullato la nota ministeriale del 12 marzo 2003 con cui il Ministero delle infrastrutture aveva esteso la competenza statale a tutti i porti indicati nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995.
Di cosa si tratta
Con una nota del marzo 2003, il Ministero delle infrastrutture aveva chiesto alle Capitanerie di porto di Napoli di procedere al rilascio di concessioni demaniali considerando come di competenza statale, oltre ai porti con autorità portuale, anche tutti i porti – di qualunque tipo – elencati nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995. La Regione Campania contestava questa interpretazione, ritenendo che dopo il d.lgs. n. 112/1998 e la riforma costituzionale del 2001 le concessioni nei porti di interesse regionale (compreso il turismo portuale) spettassero alla Regione.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Campania ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministero delle infrastrutture del 12 marzo 2003. Parametri: artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, d.P.R. n. 616/1977, d.lgs. n. 112/1998, principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture, attribuire alle autorità marittime statali la competenza relativa al rilascio di concessioni demaniali nell’ambito dei porti turistici della Regione Campania. Ha annullato la nota ministeriale impugnata. La sentenza è parallela alla n. 89/2006 sul porto di Viareggio (Regione Toscana).
Il principio
Nelle materie di competenza legislativa concorrente come i «porti e aeroporti civili» (art. 117, terzo comma, Cost.), la competenza amministrativa a rilasciare concessioni demaniali segue il riparto introdotto dal d.lgs. n. 112/1998 e confermato dalla riforma del Titolo V: i porti di interesse regionale e le aree demaniali ad uso turistico ricadono nella competenza regionale. Lo Stato non può reinterpretarla per via amministrativa.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra porti di interesse nazionale e porti di interesse regionale?
I porti di interesse nazionale sono quelli strategici per il commercio e la difesa (es. Napoli, Genova, Venezia, dotati di autorità portuale). I porti di interesse regionale servono principalmente la navigazione locale e turistica. Dopo il 1998, le funzioni sui porti di interesse regionale sono state trasferite alle Regioni.
Il d.P.C.m. 21 dicembre 1995 identifica ancora i porti statali?
Il d.P.C.m. era stato adottato in base a una normativa del 1977. Con il d.lgs. n. 112/1998 e la riforma del 2001, il perimetro delle competenze statali si è ristretto: la Corte ha chiarito che elencare un porto in quel decreto non significa automaticamente che tutte le funzioni amministrative su di esso spettino ancora allo Stato.
Cosa si intende per «leale collaborazione» in materia portuale?
Il principio di leale collaborazione richiede che Stato e Regioni si coordinino nell’esercizio delle rispettive competenze, senza che uno occupi lo spazio dell’altro con atti unilaterali. La nota ministeriale impugnata, attribuendo unilateralmente alle Capitanerie competenze spettanti alla Regione, violava questo principio.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza concorrente su porti e aeroporti civili
- Art. 118 della Costituzione — Distribuzione delle funzioni amministrative
- Art. 114 della Costituzione — Struttura della Repubblica
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