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La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Udine: dopo l’ordinanza di rimessione è sopravvenuta la legge n. 263/2005, che ha chiarito che per “titolarità dell’assegno di divorzio” si intende l’avvenuto riconoscimento giudiziale dell’assegno, anche se non ancora definitivo. Il giudice deve rivalutare la questione alla luce del nuovo quadro normativo.
Di cosa si tratta
La legge sul divorzio (art. 9 l. n. 898/1970) riconosce al coniuge divorziato una quota della pensione di reversibilità del coniuge deceduto, a condizione che sia titolare di assegno di divorzio ai sensi dell’art. 5. Il Tribunale di Udine si era chiesto se fosse incostituzionale escludere dal diritto il coniuge che, pur avendo ottenuto in primo grado (sentenza non definitiva) il riconoscimento provvisorio dell’assegno, non aveva ancora il provvedimento definitivo al momento del decesso dell’ex coniuge.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Udine ha sollevato questione di legittimità dell’art. 9, legge n. 898/1970, nella parte in cui subordina il diritto alla quota di reversibilità alla titolarità di assegno definitivo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Udine (14 febbraio 2005).
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Dopo l’ordinanza di rimessione, l’art. 5 della legge n. 263/2005 ha stabilito in via interpretativa che per “titolarità dell’assegno” si intende l’avvenuto riconoscimento giudiziale dell’assegno, anche se la pronuncia non è ancora definitiva. Il Tribunale deve verificare se la questione mantenga rilevanza alla luce di questa nuova interpretazione.
Il principio
Quando dopo la rimessione della questione sopravviene una norma interpretativa che modifica il quadro normativo, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza della questione stessa nel mutato contesto legislativo.
Domande e risposte
Il coniuge divorziato ha sempre diritto a una quota della pensione di reversibilità?
No: il diritto è subordinato alla titolarità di assegno divorzile (art. 5 l. n. 898/1970) e all’assenza di un nuovo matrimonio. La quota spettante è determinata dal giudice in base alla durata del matrimonio e di altri fattori.
Cosa cambia con la legge n. 263/2005?
La legge ha chiarito che è sufficiente che l’assegno sia stato riconosciuto giudizialmente, anche con sentenza non definitiva: non è necessario attendere il passaggio in giudicato della pronuncia sull’an e sul quantum dell’assegno.
Come si calcola la ripartizione tra coniuge superstite e coniuge divorziato?
Il giudice tiene conto della durata dei rispettivi matrimoni, delle condizioni economiche degli aventi diritto e delle ragioni del divorzio. Non esiste una formula fissa.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — tutela dei diritti fondamentali della persona
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 29 della Costituzione — tutela della famiglia
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