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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Aversa sull’art. 113, secondo comma, c.p.c., che vieta al giudice di pace di decidere secondo equità le cause sui contratti di massa. La questione era ipotetica: nel giudizio a quo nessun problema concreto di autodifesa si era posto.

Di cosa si tratta

Il d.l. n. 18/2003 ha modificato l’art. 113, secondo comma, c.p.c., escludendo il giudizio di equità per le controversie su contratti stipulati con moduli o formulari (c.d. contratti di massa), indipendentemente dal valore. Il Giudice di pace di Aversa sosteneva che, in caso di appello davanti al Tribunale, la parte non abbiente non potrebbe difendersi da sola, con violazione dell’art. 24 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Aversa ha impugnato l’art. 1 del d.l. n. 18/2003 (conv. l. n. 63/2003) in riferimento all’art. 24 della Costituzione. Il parametro era il diritto di difesa della parte non abbiente in eventuale fase di appello. Giudice rimettente: Giudice di pace di Aversa (2 novembre 2004).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Nel giudizio davanti al Giudice di pace la parte era assistita da un avvocato, quindi il problema dell’autodifesa non si poneva. Inoltre, la questione era proiettata su un futuro ed eventuale giudizio di appello, da decidere da un giudice diverso: si trattava di una questione ipotetica e priva di concreta rilevanza nel giudizio a quo.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza se è formulata in termini meramente ipotetici, riferita a una fase processuale futura e dinanzi a un giudice diverso da quello rimettente.

Domande e risposte

I contratti assicurativi rientrano tra i “contratti di massa”?

Sì: i contratti di assicurazione stipulati tramite moduli o formulari standard rientrano nella categoria, e le controversie relative non possono essere decise secondo equità dal giudice di pace, anche se di valore modesto.

Perché il legislatore ha eliminato l’equità per i contratti di massa?

Per garantire uniformità di trattamento: i contratti di massa vengono stipulati da molti soggetti con le stesse clausole e una decisione in equità potrebbe portare a soluzioni differenziate caso per caso, creando incertezza per le imprese.

Un cittadino può difendersi da solo davanti al Tribunale in appello?

In linea di principio no, salvo casi espressamente previsti dalla legge: davanti al Tribunale è necessaria la rappresentanza di un avvocato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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