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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 166 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede un termine ridotto di costituzione per il convenuto quando l’udienza sia stata differita dopo una precedente abbreviazione dei termini. Difetto di motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Nel corso di un processo civile davanti al Tribunale di Milano (in composizione monocratica), si poneva la questione della tempestività della costituzione del convenuto: la citazione aveva termini abbreviati ex art. 163-bis c.p.c., ma l’udienza era poi stata differita ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma. La norma imponeva comunque la costituzione venti giorni prima dell’udienza differita, non dieci come nel caso di abbreviazione dei termini. Il rimettente riteneva irragionevole questa asimmetria.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 166 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il convenuto, in caso di abbreviazione dei termini ex art. 163-bis e successivo differimento dell’udienza ex art. 168-bis, quinto comma, si possa costituire almeno dieci (anziché venti) giorni prima dell’udienza differita. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Rimettente: Tribunale di Milano (ord. 1° ottobre 2004).
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente non ha dimostrato con sufficiente chiarezza che la norma debba trovare applicazione nel caso di specie né ha motivato adeguatamente la rilevanza della questione ai fini della decisione sul caso concreto.
Il principio
La questione incidentale deve essere rilevante ai fini della decisione del giudizio principale: il rimettente deve spiegare in modo chiaro e non contraddittorio perché la norma impugnata si applichi al caso e come la sua eventuale incostituzionalità influirebbe sull’esito del giudizio.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 166 c.p.c.?
Disciplina il termine e le modalità con cui il convenuto si deve costituire in giudizio: in via ordinaria, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione. Il termine si riduce a dieci giorni se il presidente ha abbreviato i termini ex art. 163-bis.
Cosa significa differimento dell’udienza ex art. 168-bis?
L’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c. consente al giudice istruttore di spostare a data successiva l’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, quando il ruolo sia sovraccarico.
La questione è stata successivamente risolta?
La norma è stata più volte oggetto di interpretazione giurisprudenziale; la questione del coordinamento tra abbreviazione dei termini e differimento dell’udienza ha trovato soluzione prevalentemente in via interpretativa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Ragionevolezza della disciplina dei termini processuali
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e accesso alla giustizia
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.