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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 166 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede un termine ridotto di costituzione per il convenuto quando l’udienza sia stata differita dopo una precedente abbreviazione dei termini. Difetto di motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Nel corso di un processo civile davanti al Tribunale di Milano (in composizione monocratica), si poneva la questione della tempestività della costituzione del convenuto: la citazione aveva termini abbreviati ex art. 163-bis c.p.c., ma l’udienza era poi stata differita ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma. La norma imponeva comunque la costituzione venti giorni prima dell’udienza differita, non dieci come nel caso di abbreviazione dei termini. Il rimettente riteneva irragionevole questa asimmetria.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 166 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il convenuto, in caso di abbreviazione dei termini ex art. 163-bis e successivo differimento dell’udienza ex art. 168-bis, quinto comma, si possa costituire almeno dieci (anziché venti) giorni prima dell’udienza differita. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Rimettente: Tribunale di Milano (ord. 1° ottobre 2004).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente non ha dimostrato con sufficiente chiarezza che la norma debba trovare applicazione nel caso di specie né ha motivato adeguatamente la rilevanza della questione ai fini della decisione sul caso concreto.

Il principio

La questione incidentale deve essere rilevante ai fini della decisione del giudizio principale: il rimettente deve spiegare in modo chiaro e non contraddittorio perché la norma impugnata si applichi al caso e come la sua eventuale incostituzionalità influirebbe sull’esito del giudizio.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 166 c.p.c.?

Disciplina il termine e le modalità con cui il convenuto si deve costituire in giudizio: in via ordinaria, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione. Il termine si riduce a dieci giorni se il presidente ha abbreviato i termini ex art. 163-bis.

Cosa significa differimento dell’udienza ex art. 168-bis?

L’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c. consente al giudice istruttore di spostare a data successiva l’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, quando il ruolo sia sovraccarico.

La questione è stata successivamente risolta?

La norma è stata più volte oggetto di interpretazione giurisprudenziale; la questione del coordinamento tra abbreviazione dei termini e differimento dell’udienza ha trovato soluzione prevalentemente in via interpretativa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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