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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 117, comma 1, lettera c), della legge finanziaria 2001 (L. 388/2000), che nel caso di violazione delle norme sul lavoro temporaneo prevedeva la trasformazione del contratto in lavoro a tempo determinato anziché a tempo indeterminato, penalizzando irragionevolmente il lavoratore.
Di cosa si tratta
Una lavoratrice temporanea era stata assunta da un’impresa fornitrice con un contratto che non indicava il termine finale, in violazione dell’art. 3, comma 3, lettera g), della L. 196/1997. La norma impugnata, introdotta dalla legge finanziaria 2001, prevedeva che in caso di irregolarità il contratto si convertisse in rapporto a «dipendente dell’impresa fornitrice a tempo determinato», anziché a tempo indeterminato come previsto prima. Il Tribunale di Torino riteneva la norma irragionevole e lesiva dell’art. 35 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), nella parte in cui sostituisce le parole «a tempo indeterminato» con «a tempo determinato» nella sanzione prevista per le irregolarità del contratto di lavoro temporaneo. Parametri: artt. 3 e 35 Cost. Rimettente: Tribunale di Torino.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. Trasformare il rapporto irregolare in lavoro a tempo determinato (anziché indeterminato) è irragionevole: premia l’impresa fornitrice inadempiente e penalizza il lavoratore vittima dell’irregolarità, invertendo la logica sanzionatoria. Ripristina l’effetto di conversione a tempo indeterminato.
Il principio
La sanzione per l’inadempimento contrattuale del datore di lavoro non può risolversi in un vantaggio per il soggetto inadempiente e in uno svantaggio per il lavoratore che subisce l’irregolarità. Una norma che produca tale effetto è irragionevole (art. 3 Cost.) e contraria ai principi di tutela del lavoro (art. 35 Cost.).
Domande e risposte
Cosa accade oggi se un contratto di lavoro temporaneo è irregolare?
Con la sentenza n. 58/2006 è stato ripristinato il principio della conversione a tempo indeterminato in caso di gravi irregolarità del contratto. La materia è poi evoluta con il d.lgs. 276/2003 (riforma Biagi) e successive modifiche.
Il lavoro temporaneo (interinale) esiste ancora?
Sì, con il nome di «somministrazione di lavoro», disciplinata dal d.lgs. 276/2003 e dal d.lgs. 81/2015 (Jobs Act). Le tutele in caso di irregolarità sono rimaste nel tempo.
Qual è la differenza tra contratto a termine e lavoro temporaneo/interinale?
Nel contratto a termine il lavoratore è assunto direttamente dall’impresa utilizzatrice. Nel lavoro temporaneo (somministrazione) il lavoratore è dipendente dell’agenzia/impresa fornitrice e «prestato» all’impresa utilizzatrice.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza nella disciplina del rapporto di lavoro
- Art. 35 della Costituzione — Tutela del lavoro in tutte le sue forme
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