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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’esclusione dalla pensione di reversibilità dei figli nati da precedente matrimonio del coniuge superstite e dei nipoti conviventi a carico del pensionato. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza nel giudizio a quo.
Di cosa si tratta
La Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Puglia — ha sollevato questione di legittimità sull’art. 17, comma 3, della legge n. 274/1991 e sull’art. 7, primo comma, della legge n. 1646/1962 (disciplina delle casse pensioni degli istituti di previdenza). Le norme non includevano tra i beneficiari della pensione di reversibilità i figli nati da precedente matrimonio del coniuge superstite conviventi, né i nipoti ex fratre del pensionato conviventi a suo carico.
La questione di legittimità costituzionale
Il rimettente contestava le norme in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. L’esclusione di queste categorie di conviventi a carico dalla reversibilità avrebbe creato una disparità di trattamento irragionevole rispetto ad altri superstiti e avrebbe leso il diritto alla previdenza sociale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente non aveva chiarito in modo sufficiente quale fosse la situazione concreta del giudizio a quo, né aveva illustrato adeguatamente perché l’eventuale illegittimità delle norme avrebbe inciso sull’esito della controversia pendente davanti alla Corte dei conti.
Il principio
In materia previdenziale, le questioni di estensione dei benefici ai conviventi a carico richiedono che il rimettente illustri con precisione il rapporto di convivenza e di dipendenza economica esistente nel caso concreto, nonché la norma che individua i soggetti aventi diritto, per evitare la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza.
Domande e risposte
Che cos’è la pensione di reversibilità?
La pensione di reversibilità è la prestazione previdenziale riconosciuta ai superstiti del pensionato o dell’assicurato deceduto: coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle inabili a carico. L’entità dipende dalla pensione del defunto e si riduce al crescere del numero dei beneficiari.
Perché i figli del coniuge da matrimonio precedente non erano inclusi?
Le leggi speciali sulle casse pensioni degli istituti di previdenza elencavano tassativamente i beneficiari della reversibilità, senza includere i figli nati da altro matrimonio del coniuge superstite, anche se conviventi e a carico del pensionato defunto. La questione era se tale esclusione fosse irragionevole.
Come si tutela oggi questo tipo di situazione?
La giurisprudenza costituzionale ha nel tempo ampliato i beneficiari della reversibilità in situazioni analoghe (v. sent. n. 180/1999 sui nipoti). Oggi, per le pensioni INPS, le regole sono disciplinate dall’art. 13 del R.D. n. 636/1939, come interpretato evolutivamente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e non discriminazione
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza e assistenza sociale
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