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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato in parte inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione sull’art. 3 della legge n. 140/2003 sull’insindacabilità delle opinioni dei parlamentari. Il Tribunale di Messina aveva sollevato la questione nel contesto di un giudizio civile per diffamazione promosso da un editore nei confronti di un parlamentare.

Di cosa si tratta

La società editrice del quotidiano La Gazzetta del Sud ha convenuto in giudizio il parlamentare Nicola Vendola per diffamazione a mezzo di un dossier distribuito durante una conferenza stampa. Vendola ha eccepito l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68 Cost. e della legge n. 140/2003, dopo che la Camera aveva deliberato che i fatti rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il Tribunale di Messina ha sollevato questione di legittimità sull’art. 3 della predetta legge.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 3, comma 7, della legge n. 140/2003 prevede che, in caso di deliberazione parlamentare di insindacabilità, il giudice ordinario debba sospendere il processo e sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte. Il rimettente censurava tale meccanismo in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111 della Costituzione, ritenendolo lesivo dell’autonomia del giudice e del diritto di difesa del danneggiato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 3, comma 7, per difetto di rilevanza, e manifestamente infondata quella sull’art. 3 nella parte residua. Il meccanismo del conflitto di attribuzioni previsto dalla legge n. 140/2003 non è incostituzionale perché garantisce il sindacato della Corte stessa sulla delimitazione tra sfera parlamentare e giurisdizione ordinaria.

Il principio

La previsione per cui il giudice ordinario, di fronte a una deliberazione parlamentare di insindacabilità, debba sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale non viola i diritti di difesa né l’autonomia della giurisdizione: al contrario, rimette alla Corte il controllo sull’estensione del privilegio dell’art. 68 Cost.

Domande e risposte

Cosa garantisce l’art. 68 della Costituzione?

L’art. 68 Cost. prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa “insindacabilità” si estende anche alle dichiarazioni rese fuori dal Parlamento se connesse all’esercizio del mandato.

Cosa prevede la legge n. 140/2003?

La legge n. 140/2003 disciplina le procedure per l’attuazione dell’art. 68 Cost. Quando una Camera delibera l’insindacabilità di un parlamentare, il giudice civile o penale che sta trattando il caso deve sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale, che decide in via definitiva se i fatti rientrassero nell’esercizio delle funzioni.

Cosa succede se la Corte dà ragione al Parlamento nel conflitto di attribuzioni?

Se la Corte ritiene che la deliberazione parlamentare sia legittima — cioè che i fatti costituissero esercizio di funzioni parlamentari — il giudice deve dichiarare non luogo a procedere o cessata materia del contendere nel processo in corso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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