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La Corte ha disposto la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie rimettenti (Avellino e Torino) affinché rivalutino la rilevanza della questione alla luce delle modifiche legislative sopravvenute. La norma impugnata (art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002) era stata modificata successivamente alla proposizione della questione.
Di cosa si tratta
Le Commissioni tributarie provinciali di Avellino (quattro ordinanze) e di Torino hanno sollevato questione di legittimità sull’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002 in materia di emersione del lavoro irregolare, censurando la competenza delle Commissioni tributarie su controversie di natura non tributaria. Nel frattempo è intervenuto uno ius superveniens che ha modificato la norma.
La questione di legittimità costituzionale
Le ordinanze di rimessione contestavano l’attribuzione alle Commissioni tributarie della competenza a decidere le opposizioni avverso le sanzioni per lavoro irregolare, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. La questione era analoga a quelle esaminate nelle ordinanze n. 34 e n. 35/2006.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Dopo le ordinanze di rimessione era intervenuta una modifica legislativa della norma impugnata: i rimettenti devono rivalutare se la questione mantenga rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro normativo.
Il principio
Quando tra l’ordinanza di rimessione e la decisione della Corte interviene un mutamento della norma impugnata (ius superveniens), la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti se la questione originaria conservi la sua rilevanza nel giudizio a quo alla luce della nuova disciplina.
Domande e risposte
Cosa si intende per ius superveniens?
Con questa espressione latina si indica una norma giuridica nuova che entra in vigore dopo che il giudice ha sollevato la questione di legittimità. Se la nuova norma disciplina la stessa materia in modo diverso, la Corte verifica se la questione originaria abbia ancora senso.
Perché la restituzione degli atti e non una pronuncia nel merito?
La Corte non può decidere nel merito su una norma che potrebbe essere già cambiata in modo tale da rendere irrilevante la questione. Il giudice rimettente è nella posizione migliore per valutare se la modifica legislativa incida sul giudizio pendente.
Questa ordinanza è collegata alle n. 34 e n. 35/2006?
Sì. Tutte e tre riguardano la stessa norma del d.l. n. 12/2002 sulle sanzioni per lavoro irregolare e la competenza delle Commissioni tributarie, ma con rimettenti diversi e con soluzioni processuali differenti (inammissibilità per le prime due, restituzione atti per questa).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in ogni grado del giudizio
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