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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002 sulla competenza delle Commissioni tributarie per le sanzioni da lavoro irregolare. I rimettenti non avevano motivato sufficientemente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

Di cosa si tratta

Le Commissioni tributarie provinciali di Alessandria e di Imperia hanno sollevato questioni di legittimità sull’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002, che attribuisce alle Commissioni tributarie la competenza a decidere le opposizioni avverso le sanzioni per impiego di lavoratori non iscritti nelle scritture obbligatorie. I rimettenti ritenevano irragionevole tale attribuzione di competenza a un giudice speciale per controversie di natura non tributaria.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002, in relazione all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), veniva censurato per contrasto con l’art. 3 Cost. (irragionevolezza) e con l’art. 102, secondo comma, e la VI disposizione transitoria Cost. (divieto di istituire nuovi giudici speciali). La questione riguardava se le controversie su sanzioni per lavoro irregolare fossero di natura tributaria o meno.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Le ordinanze di rimessione non spiegavano adeguatamente perché la questione fosse determinante per la definizione del giudizio pendente.

Il principio

Il rimettente ha l’onere di illustrare con chiarezza la rilevanza della questione nel giudizio a quo. La sola affermazione che la norma è applicabile nel processo non è sufficiente: occorre spiegare perché la sua eventuale incostituzionalità inciderebbe sull’esito del giudizio.

Domande e risposte

Le Commissioni tributarie sono giudici speciali?

Sì, le Commissioni tributarie sono giudici speciali nel senso costituzionale del termine. La Costituzione (art. 102, VI disp. trans.) vieta l’istituzione di nuovi giudici speciali dopo il 1948, ma consente di mantenere quelli esistenti come le Commissioni tributarie.

Qual è la differenza tra questa ordinanza e la n. 34/2006?

L’ord. n. 34 riguardava i commi 3 e 5 dell’art. 3 del d.l. 12/2002 con riferimento agli artt. 24, 25 e 102 Cost. Questa ord. n. 35 riguarda solo il comma 3 ma con riferimento all’art. 3 Cost. e alla VI disposizione transitoria, con rimettenti diversi (CTP Alessandria e Imperia).

Cosa succede alle sanzioni per lavoro in nero dal punto di vista processuale?

La competenza sulle sanzioni per lavoro irregolare è stata nel tempo oggetto di modifiche legislative. Oggi, in linea generale, l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione amministrativa è devoluta al giudice ordinario (Tribunale) ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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