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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 3, commi 3 e 5, del d.l. n. 12/2002 in materia di emersione del lavoro irregolare. I rimettenti non avevano adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza, e avevano indicato in modo erroneo il numero dell’articolo impugnato.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 12/2002 prevedeva sanzioni amministrative per i datori di lavoro che impiegavano lavoratori “in nero” (non risultanti dalle scritture obbligatorie). Le Commissioni tributarie provinciali di Caltanissetta e di Firenze, chiamate a decidere su opposizioni avverso tali sanzioni, hanno dubitato della legittimità delle norme sanzionatorie.
La questione di legittimità costituzionale
Le ordinanze di rimessione impugnavano l’art. 3, commi 3 e 5, del d.l. n. 12/2002 (convertito dalla legge n. 73/2002), in riferimento agli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione. I rimettenti lamentavano che le norme attribuissero alle Commissioni tributarie la competenza su controversie di natura non tributaria (sanzioni per lavoro irregolare), violando le garanzie del giudice naturale e del giusto processo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Le ordinanze di rimessione contenevano un errore materiale nell’indicazione della norma impugnata (citavano l’art. 1 invece dell’art. 3) e non fornivano motivazione sufficiente sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve identificare con precisione la norma impugnata e motivare adeguatamente sia la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia la non manifesta infondatezza. Un’indicazione erronea della norma e una motivazione insufficiente comportano la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Perché le Commissioni tributarie erano chiamate a giudicare sanzioni per lavoro nero?
Il d.l. n. 12/2002 aveva attribuito la cognizione delle opposizioni avverso le sanzioni per lavoro irregolare alle Commissioni tributarie, in analogia con le sanzioni fiscali. Questo ha sollevato dubbi sulla compatibilità con l’art. 102 Cost. che riserva alla magistratura ordinaria le controversie di diritto comune.
Cosa prevede l’art. 25 della Costituzione?
L’art. 25 garantisce il principio del giudice naturale precostituito per legge: nessuno può essere distolto dal giudice naturale stabilito dalla legge. Il rimettente sosteneva che assegnare controversie non tributarie alle Commissioni tributarie violasse questa garanzia.
Qual era la sanzione prevista per il lavoro irregolare?
Il d.l. n. 12/2002 prevedeva una sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza della legge
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio
- Art. 25 della Costituzione — principio del giudice naturale precostituito per legge
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