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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione di alcune disposizioni della legge regionale umbra sull’assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in difficoltà. Il Governo aveva rinunciato al ricorso dopo che la Regione Umbria aveva modificato le disposizioni impugnate.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Umbria n. 18/2004, che prevedeva forme di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà, ritenendo la norma invasiva delle competenze statali in materia di politica estera. La Regione aveva poi modificato la legge, eliminando i vizi denunciati.

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, comma 2, lettera a), della Costituzione (politica estera).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Governo aveva rinunciato al ricorso dopo la modifica della legge regionale (l.r. Umbria n. 32/2004), che aveva rimosso i profili di incostituzionalità contestati. In assenza di costituzione della parte resistente, la rinuncia comporta l’estinzione.

Il principio

La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente nel giudizio in via principale, quando la parte resistente non si è costituita, determina l’estinzione del processo ai sensi delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Domande e risposte

Le Regioni possono legiferare in materia di politica estera?

No. La politica estera è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. a), Cost. Le Regioni non possono adottare atti che interferiscano con le relazioni internazionali dello Stato.

La modifica della legge regionale durante il giudizio può chiudere il caso?

Sì. Se la Regione modifica o abroga la norma impugnata in modo da eliminare i vizi di legittimità e il ricorrente rinuncia al giudizio, la Corte dichiara estinto il processo.

Cos’è la competenza esclusiva statale in materia di politica estera?

L’art. 117, comma 2, lett. a), Cost. riserva allo Stato la politica estera e i rapporti internazionali. Gli atti delle Regioni che incidono su relazioni con Stati esteri sono perciò incostituzionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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