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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, che aveva sollevato questione sull’art. 3 della legge n. 27/1981 nella parte in cui escluderebbe il pagamento dell’indennità giudiziaria ai magistrati durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Nel frattempo era intervenuta una normativa modificativa che imponeva una rivalutazione della rilevanza.

Di cosa si tratta

Alcune magistrate ordinarie avevano chiesto il pagamento dell’indennità giudiziaria anche durante l’astensione obbligatoria per maternità. Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità per disparità rispetto al personale amministrativo delle cancellerie, al quale quell’indennità era stata invece riconosciuta. Successivamente era intervenuta legislazione potenzialmente rilevante.

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella parte in cui esclude l’indennità giudiziaria durante i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato affinché rivalutasse la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce di ius superveniens (normativa sopravvenuta) potenzialmente incidente sulla questione.

Il principio

Quando interviene una modifica normativa rilevante dopo la rimessione della questione di costituzionalità, la Corte può ordinare la restituzione degli atti al giudice a quo affinché questi verifichi se la questione mantenga la sua rilevanza e la sua formulazione originaria alla luce del quadro normativo mutato.

Domande e risposte

Che cos’è l’indennità giudiziaria?

L’indennità giudiziaria è un emolumento accessorio riconosciuto ai magistrati ordinari dalla legge n. 27/1981, distinto dallo stipendio. La questione era se spettasse anche durante la maternità.

Cosa significa «restituzione degli atti al giudice a quo»?

La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente quando interviene uno ius superveniens (norma nuova) che potrebbe incidere sulla rilevanza o sulla formulazione della questione, affinché il giudice rivaluti se mantenerla.

Il ius superveniens estingue automaticamente la questione?

No. Il giudice a quo deve valutare se la norma sopravvenuta risolve la questione, la modifica o è irrilevante. Solo se decide di confermare la questione la rimetterà nuovamente alla Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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