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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione statale della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, in materia di elezioni regionali. La Regione aveva nelle more adottato una nuova disciplina che faceva venire meno i motivi del ricorso governativo.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale la legge della Regione Abruzzo n. 42/2004 (integrazioni alla legge regionale sulle elezioni regionali), contestando la soppressione del cosiddetto «listino» regionale e altre disposizioni. Nel corso del giudizio, la Regione aveva modificato la normativa impugnata rendendo superfluo il contenzioso.
La questione di legittimità costituzionale
Giudizio in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, in riferimento agli artt. 122 e 123 della Costituzione e all’art. 5 della legge cost. n. 1/1999.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, in quanto la sopravvenuta modifica della normativa regionale impugnata aveva eliminato i vizi di legittimità contestati dal Governo, facendo venire meno l’interesse alla decisione.
Il principio
Nei giudizi in via principale, la sopravvenuta modifica o abrogazione della norma impugnata, che elimini i vizi denunciati, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere o per sopravvenuto difetto di interesse, quando il ricorrente rinunci al giudizio o questo perda oggetto.
Domande e risposte
Quando si estingue un giudizio costituzionale in via principale?
Il processo si estingue quando le parti rinunciano al giudizio, oppure quando la materia del contendere viene meno, ad esempio perché la legge impugnata è stata abrogata o modificata in modo da eliminare i profili di illegittimità denunciati.
L’estinzione del processo significa che la legge era costituzionale?
No. L’estinzione non implica un giudizio di merito sulla costituzionalità della legge originaria. Significa semplicemente che il giudizio non viene più coltivato.
Il «listino» regionale cos’è?
Il «listino» è una lista bloccata di candidati collegata al candidato Presidente della Giunta regionale, che ottengono seggi proporzionalmente al voto al Presidente. La sua legittimità statutaria è da tempo dibattuta.
Norme collegate
- Art. 122 della Costituzione — sistema elettorale regionale
- Art. 123 della Costituzione — statuto regionale
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