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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal GIP di Trani nei confronti della Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità ex art. 68 Cost. di alcune dichiarazioni dell’on. Nicola Vendola. La Corte ha disposto la notifica del ricorso alla Camera per proseguire il giudizio nel merito.

Di cosa si tratta

Il deputato Nicola Vendola aveva rilasciato dichiarazioni in un’assemblea di partito su alcuni imprenditori, che avevano poi querelato per diffamazione. La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni fossero insindacabili ex art. 68, primo comma, della Costituzione (immunità parlamentare). Il GIP di Trani contestava che si trattasse di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità del 12 aprile 2005 sulle opinioni dell’on. Vendola, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi: il GIP è potere dello Stato legittimato a ricorrere, e la delibera camerale è atto idoneo a ledere attribuzioni costituzionali. Ha quindi disposto la notifica del ricorso alla Camera per proseguire nel merito.

Il principio

L’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato richiede che il ricorrente sia un potere dello Stato dotato di attribuzioni costituzionali autonome e che l’atto impugnato sia idoneo a menomarle. La delibera con cui la Camera afferma l’insindacabilità di un deputato in un procedimento penale pendente può integrare un conflitto di attribuzioni ammissibile.

Domande e risposte

Che cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È un’immunità sostanziale a tutela della libertà del mandato.

Quando le dichiarazioni di un deputato sono insindacabili?

Le dichiarazioni sono insindacabili solo se costituiscono esternazione di opinioni rese nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ossia se c’è un nesso funzionale tra l’attività parlamentare e la dichiarazione resa all’esterno.

Che differenza c’è tra conflitto di attribuzione e giudizio incidentale di costituzionalità?

Il conflitto di attribuzione tutela la sfera di competenza di un potere dello Stato da indebite interferenze di un altro potere. Il giudizio incidentale, invece, riguarda la legittimità costituzionale di una norma di legge sollevata in un processo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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