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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sugli artt. 97 e 108 c.p.p. Il difensore designato d’ufficio in udienza può già richiedere il termine a difesa in base a un’interpretazione sistematica delle norme vigenti, senza necessità di intervento del legislatore.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Caltanissetta dubitava che il difensore designato d’ufficio in udienza – ai sensi dell’art. 97 c.p.p. – avesse diritto di chiedere il termine a difesa previsto dall’art. 108, che il testo testuale riserva solo ai casi di rinuncia, revoca o incompatibilità.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Caltanissetta ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 97 e 108 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il difensore designato d’ufficio ex art. 97 c.p.p. abbia diritto al termine a difesa, in riferimento agli artt. 3 e 24 comma 2 Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza. L’art. 108 c.p.p. si presta a una lettura estensiva che già comprende il difensore designato d’ufficio in udienza, poiché la ratio della norma è garantire l’effettività della difesa tecnica in ogni situazione in cui il difensore si trovi a dover agire senza adeguata preparazione.

Il principio

Le norme sul diritto di difesa devono essere interpretate estensivamente: il termine a difesa spetta al difensore designato d’ufficio in udienza anche se il testo letterale non lo menziona espressamente, perché la ratio è garantire una difesa effettiva.

Domande e risposte

Chi è il difensore designato d’ufficio in udienza?

È il difensore che viene nominato dal giudice direttamente in udienza quando l’imputato è privo di difensore o il difensore di fiducia è assente, ai sensi dell’art. 97 c.p.p.

Cosa prevede l’art. 108 c.p.p.?

Prevede che il difensore nominato in sostituzione di quello revocato, rinunciatario o incompatibile abbia diritto a un termine per prendere cognizione degli atti e informarsi sui fatti prima di agire.

Perché la questione è infondata?

Perché la norma si presta a un’interpretazione estensiva che già garantisce il termine a difesa anche al difensore designato d’ufficio in udienza, rendendo superfluo un intervento del legislatore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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