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Più TAR avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sulle norme del d.l. n. 245/2005 che introducevano deroghe alle ordinarie regole di riparto della giurisdizione per i ricorsi connessi all’emergenza rifiuti in Campania. La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni, confermando la sentenza n. 237/2007 già resa sulle stesse norme.
Di cosa si tratta
Il d.l. 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania), nella legge di conversione n. 21/2006, aveva introdotto all’art. 3 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, che riservavano la cognizione dei ricorsi relativi all’emergenza rifiuti campana al TAR Lazio – in deroga al normale riparto territoriale della giurisdizione amministrativa – e prevedevano termini e modalità procedurali speciali. Più TAR (Veneto, Campania, Calabria, Liguria, Sicilia) avevano impugnato queste disposizioni.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 245/2005, convertito dalla legge n. 21/2006. Parametri: artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 Cost. (nonché art. 23 dello Statuto della Regione siciliana per le ordinanze del TAR Sicilia). Giudici rimettenti: TAR Veneto, Campania, Calabria, Liguria e Sicilia (più ordinanze riunite).
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza delle questioni. La sentenza n. 237/2007 aveva già respinto nel merito analoghi dubbi di legittimità sulle stesse disposizioni processuali: le motivazioni di quella sentenza si applicano integralmente alle questioni ora decise, tanto in relazione all’art. 3 Cost. (disparità di trattamento) quanto agli altri parametri (artt. 24, 25, 111, 113 e 125 Cost.).
Il principio
Il legislatore può prevedere deroghe ai criteri ordinari di riparto della giurisdizione amministrativa in presenza di situazioni di emergenza di rilievo nazionale, a condizione che la deroga sia temporanea, funzionale all’obiettivo e non irragionevole: ciò non viola né il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) né il diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.).
Domande e risposte
Cosa prevedevano i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 3 del d.l. n. 245/2005?
Attribuivano la competenza esclusiva sui ricorsi relativi all’emergenza rifiuti campana al TAR Lazio (in luogo dei TAR regionalmente competenti) e fissavano termini e procedure speciali per tali giudizi, tenuto conto dell’urgenza della situazione.
Perché i TAR rimettenti ritenevano lese le loro competenze?
Perché le norme spostavano a Roma la cognizione di controversie su provvedimenti adottati in tutto il territorio nazionale in applicazione delle misure emergenziali, escludendo i TAR locali e concentrando tutto in un unico giudice.
La manifesta infondatezza è diversa dalla semplice infondatezza?
Sì: la manifesta infondatezza è una declaratoria semplificata che la Corte adotta in camera di consiglio quando la questione è chiaramente infondata sulla base di orientamenti già consolidati, senza necessità di pubblica udienza e motivazione estesa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza; violato in caso di disparità di trattamento irragionevole tra ricorrenti
- Art. 24 della Costituzione — diritto alla tutela giurisdizionale
- Art. 25 della Costituzione — principio del giudice naturale precostituito per legge
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
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