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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Dodici ordinanze della Corte d’appello di Messina (e della sezione per i minorenni e della Corte d’assise d’appello) impugnavano l’art. 593, comma 2, c.p.p. come modificato dalla legge Pecorella. Intervenuta la sentenza n. 26/2007 della Corte che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1 e del correlato art. 10, comma 2, gli atti vengono restituiti ai giudici rimettenti per riesaminare la rilevanza delle questioni.

Di cosa si tratta

Dodici ordinanze di rimessione provenienti dalla Corte d’appello di Messina, dalla sua sezione per i minorenni e dalla Corte d’assise d’appello messinese avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 593, comma 2, c.p.p. nella versione introdotta dalla legge Pecorella, che vietava al PM di appellare le sentenze di proscioglimento salvo il caso di nuova prova decisiva sopravvenuta ex art. 603, comma 2, c.p.p.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 593, comma 2, c.p.p. come sostituito dall’art. 1 della legge n. 46/2006 (Pecorella). Vari parametri costituzionali. Giudici rimettenti: Corte d’appello di Messina, Corte d’assise d’appello di Messina e sezione per i minorenni (dodici ordinanze riunite).

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e restituisce gli atti ai giudici rimettenti. Anche in questo caso è determinante la sentenza n. 26/2007 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 1 della legge n. 46/2006 (nella parte in cui escludeva l’appello del PM contro i proscioglimenti dibattimentali) sia dell’art. 10, comma 2 (nella parte transitoria): le questioni sollevate dalle corti messinesi devono essere riesaminate alla luce di quelle pronunce.

Il principio

Le decisioni della Corte che modificano il quadro normativo oggetto di questioni pendenti impongono la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, anche quando si tratti di molte ordinanze di rimessione riunite relative alla stessa norma: ogni giudice rimettente deve autonomamente verificare se la questione rimanga rilevante nel proprio giudizio.

Domande e risposte

Perché dalla Corte d’appello di Messina provenivano così tante ordinanze?

La legge Pecorella creava incertezze applicative che inducevano più giudici dello stesso tribunale a sollevare questioni: la Corte di Messina era tra quelle più attive nel sindacare la norma, con dodici ordinanze accumulate in pochi mesi.

Dopo la restituzione degli atti cosa succede in concreto?

I giudici messinesi devono verificare se, alla luce della sentenza n. 26/2007, possano o debbano proseguire i giudizi applicando direttamente il ripristinato art. 593 (che consente l’appello del PM) o se occorra sollevare ulteriori questioni.

La sezione minorenni è soggetta alle stesse regole sull’appello?

Sì, in linea generale: il processo penale minorile segue le norme ordinarie salvo specifiche deroghe; anche il divieto di appello della legge Pecorella si applicava ai procedimenti a carico di minori, motivo per cui la sezione minorile era tra i giudici rimettenti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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