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Dodici ordinanze della Corte d’appello di Messina (e della sezione per i minorenni e della Corte d’assise d’appello) impugnavano l’art. 593, comma 2, c.p.p. come modificato dalla legge Pecorella. Intervenuta la sentenza n. 26/2007 della Corte che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1 e del correlato art. 10, comma 2, gli atti vengono restituiti ai giudici rimettenti per riesaminare la rilevanza delle questioni.
Di cosa si tratta
Dodici ordinanze di rimessione provenienti dalla Corte d’appello di Messina, dalla sua sezione per i minorenni e dalla Corte d’assise d’appello messinese avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 593, comma 2, c.p.p. nella versione introdotta dalla legge Pecorella, che vietava al PM di appellare le sentenze di proscioglimento salvo il caso di nuova prova decisiva sopravvenuta ex art. 603, comma 2, c.p.p.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 593, comma 2, c.p.p. come sostituito dall’art. 1 della legge n. 46/2006 (Pecorella). Vari parametri costituzionali. Giudici rimettenti: Corte d’appello di Messina, Corte d’assise d’appello di Messina e sezione per i minorenni (dodici ordinanze riunite).
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e restituisce gli atti ai giudici rimettenti. Anche in questo caso è determinante la sentenza n. 26/2007 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 1 della legge n. 46/2006 (nella parte in cui escludeva l’appello del PM contro i proscioglimenti dibattimentali) sia dell’art. 10, comma 2 (nella parte transitoria): le questioni sollevate dalle corti messinesi devono essere riesaminate alla luce di quelle pronunce.
Il principio
Le decisioni della Corte che modificano il quadro normativo oggetto di questioni pendenti impongono la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, anche quando si tratti di molte ordinanze di rimessione riunite relative alla stessa norma: ogni giudice rimettente deve autonomamente verificare se la questione rimanga rilevante nel proprio giudizio.
Domande e risposte
Perché dalla Corte d’appello di Messina provenivano così tante ordinanze?
La legge Pecorella creava incertezze applicative che inducevano più giudici dello stesso tribunale a sollevare questioni: la Corte di Messina era tra quelle più attive nel sindacare la norma, con dodici ordinanze accumulate in pochi mesi.
Dopo la restituzione degli atti cosa succede in concreto?
I giudici messinesi devono verificare se, alla luce della sentenza n. 26/2007, possano o debbano proseguire i giudizi applicando direttamente il ripristinato art. 593 (che consente l’appello del PM) o se occorra sollevare ulteriori questioni.
La sezione minorenni è soggetta alle stesse regole sull’appello?
Sì, in linea generale: il processo penale minorile segue le norme ordinarie salvo specifiche deroghe; anche il divieto di appello della legge Pecorella si applicava ai procedimenti a carico di minori, motivo per cui la sezione minorile era tra i giudici rimettenti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza tra le parti nel processo
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo; comma 2: contraddittorio e parità delle parti
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