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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sulla legge regionale sarda n. 8/2006, che attribuiva alla Regione le funzioni delle prefetture in materia di elezioni comunali e provinciali. La norma è costituzionalmente legittima nei limiti in cui non incide su materie di competenza esclusiva statale.

Di cosa si tratta

La Regione autonoma della Sardegna, con la legge n. 8/2006, aveva disposto che le funzioni attribuite alle prefetture (uffici territoriali del Governo) in materia elettorale locale fossero esercitate dalla Regione stessa, con eccezione per lo scioglimento dei Consigli comunali per mafia. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma per violazione delle competenze statali.

La questione di legittimità costituzionale

Si censurava l’art. 3, comma 1, lett. b), della l. reg. sarda n. 8/2006, in riferimento agli artt. 48, 117, secondo comma, lettere f), h), l), m) e p), e 118 Cost. e all’art. 56 dello Statuto speciale. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la questione in riferimento all’art. 48 Cost. (per insufficiente motivazione) e non fondata la questione nelle restanti censure: la Regione sarda, in virtù dello Statuto speciale, può esercitare funzioni normalmente spettanti alle prefetture in materia elettorale locale, trattandosi di materia che non rientra nelle competenze esclusive statali (ordine pubblico, sicurezza, funzioni giurisdizionali).

Il principio

Le Regioni a statuto speciale possono esercitare funzioni amministrative tipicamente statali nei limiti consentiti dallo statuto speciale, purché ciò non incida su materie di competenza esclusiva statale (ordine pubblico, sicurezza, giustizia).

Domande e risposte

Cosa fa una prefettura in materia elettorale?

Il Prefetto esercita funzioni di vigilanza e coordinamento nelle operazioni elettorali locali, riceve le liste dei candidati, nomina i commissari in caso di scioglimento degli organi e gestisce alcune notifiche procedurali previste dal TUEL (d.lgs. n. 267/2000).

Perché la Sardegna può svolgere funzioni prefettizie?

La Sardegna è una Regione a statuto speciale e il proprio statuto attribuisce alla Regione poteri più ampi rispetto alle Regioni ordinarie. Lo Statuto speciale sardo risale al 1948 ed è stato più volte aggiornato.

Cosa non può fare la Regione anche se ha statuto speciale?

Non può esercitare funzioni che appartengono alla competenza esclusiva dello Stato in Costituzione: ordine pubblico e sicurezza, materia penale e processuale, scioglimento di organi locali per infiltrazioni mafiose, funzioni giurisdizionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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