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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte accoglie il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Liguria: lo Stato non aveva il potere di decidere i ricorsi avverso le determinazioni regionali sulla composizione del Consiglio camerale di Imperia. La competenza sulle Camere di commercio è regionale dopo la riforma del Titolo V.

Di cosa si tratta

La Regione Liguria aveva determinato il numero di rappresentanti per ciascuna organizzazione imprenditoriale nel Consiglio camerale della Camera di commercio di Imperia. Alcune associazioni (Confcommercio e Confesercenti) avevano impugnato tale determinazione davanti al Ministero dello sviluppo economico, che aveva accolto il ricorso con decreto. La Regione Liguria aveva allora sollevato conflitto di attribuzioni, ritenendo che la competenza decisoria spettasse alle Regioni.

La questione

Conflitto di attribuzioni tra enti: la Regione Liguria sosteneva che il decreto ministeriale che decideva il ricorso avverso la sua determinazione violasse la ripartizione costituzionale delle competenze. Ricorrente: Regione Liguria.

La decisione della Corte

La Corte accoglie il conflitto: non spettava allo Stato decidere quei ricorsi amministrativi. Le Camere di commercio, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001), rientrano in materie di competenza concorrente Stato-Regioni; la competenza alla decisione dei ricorsi avverso atti regionali spetta alle Regioni. Annulla il decreto ministeriale impugnato.

Il principio

Dopo la riforma del Titolo V (2001), le Camere di commercio rientrano in materie di competenza concorrente; lo Stato non può decidere ricorsi amministrativi avverso atti emanati dalla Regione nell’esercizio delle proprie competenze camerali.

Domande e risposte

Cosa sono le Camere di commercio?

Enti pubblici che rappresentano gli interessi delle imprese a livello provinciale. Svolgono funzioni di tenuta del Registro delle imprese, certificazione, arbitrato commerciale, promozione dell’economia locale. Sono disciplinate dalla l. n. 580/1993.

La competenza sulle Camere di commercio è statale o regionale?

Dopo la riforma costituzionale del 2001, la materia è di competenza concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel rispetto di tali principi. Gli atti amministrativi relativi alle Camere di commercio spettano alle Regioni.

Cos’è un conflitto di attribuzioni tra enti nel giudizio costituzionale?

Uno strumento processuale con cui Stato o Regioni si rivolgono alla Corte costituzionale per tutelare le proprie competenze costituzionali quando un altro ente le abbia invase. La Corte decide a chi spetta la competenza e annulla gli atti lesivi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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