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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10/2004 in materia di rifiuti e tutela ambientale, ritenendo che la Provincia avesse invaso la competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente e sulla disciplina delle discariche. Altre questioni sono state dichiarate non fondate.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato davanti alla Corte costituzionale diverse disposizioni della legge provinciale di Trento n. 10/2004, che riguardavano la disciplina delle discariche, la tutela degli habitat naturali, la gestione delle acque pubbliche e la produzione di energia elettrica. La controversia verteva sul riparto di competenze tra Stato e Provincia autonoma di Trento in materie che coinvolgono sia lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige sia il Titolo V della Costituzione riformato nel 2001.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 8 (commi 14 e 15), 9 (commi 2, 3 e 11), 10 e 15 (comma 2) della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10. Parametri: artt. 8 e 9 dello Statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972), artt. 117, primo e secondo comma, lett. s), e 118 della Costituzione, principio di leale collaborazione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Illegittimità costituzionale parziale: la Corte ha dichiarato incostituzionali l’art. 8, comma 14 (in materia di discariche di rifiuti, incompatibile con la disciplina statale di attuazione della direttiva europea sulle discariche) e l’art. 9, commi 2, 3 e 11 (in materia di tutela degli habitat naturali, che invadevano la competenza statale esclusiva sull’ambiente). Le altre questioni sono state dichiarate non fondate nei sensi di cui in motivazione.
Il principio
Le Province autonome, pur dotate di ampia autonomia legislativa, non possono disciplinare in modo difforme dalla normativa statale le materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato come la tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.), anche quando operino in settori di loro competenza primaria ai sensi dello Statuto speciale.
Domande e risposte
Quali sono i limiti della competenza legislativa delle Province autonome in materia ambientale?
Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza legislativa primaria in diverse materie (es. urbanistica, acque pubbliche), ma devono rispettare i limiti dell’interesse nazionale e delle norme statali che recepiscono obblighi comunitari. In materia di tutela dell’ambiente la competenza è esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alle discariche di rifiuti?
La disposizione provinciale sulle discariche (art. 8, comma 14) era incompatibile con il d.lgs. n. 36/2003, che attua la direttiva europea 1999/31/CE e rientra nella competenza esclusiva statale sull’ambiente. Per questo è stata dichiarata incostituzionale.
Il principio di leale collaborazione può sanare il vizio di competenza?
No. La Corte ha confermato che il principio di leale collaborazione opera all’interno del riparto di competenze, ma non può giustificare una invasione provinciale in materie di competenza statale esclusiva.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni/Province, inclusa la tutela dell’ambiente come materia esclusiva statale
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà e allocazione delle funzioni amministrative
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