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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sul medesimo combinato disposto (art. 126-bis, comma 2, e art. 180, comma 8, Codice della strada) sollevate dai Giudici di pace di Montevarchi e Arezzo. Le norme sull’obbligo di comunicazione dati del conducente non violano gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Analoga alla n. 433/2007, ma con esito diverso: i Giudici di pace di Montevarchi e Arezzo avevano sollevato questioni identiche sull’obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente per la decurtazione dei punti patente. La Corte ha qui esaminato le questioni nel merito, dichiarandole manifestamente infondate.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 126-bis, comma 2, e art. 180, comma 8, d.lgs. n. 285/1992. Parametri: artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. Rimettenti: Giudice di pace di Montevarchi (ordinanza del 27 novembre 2006, r.o. n. 435/2007); Giudice di pace di Arezzo (ordinanza del 16 gennaio 2007, r.o. n. 511/2007).
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza: l’obbligo di comunicare i dati del conducente è giustificato dalla finalità di repressione delle infrazioni stradali. La decurtazione dei punti a carico del proprietario non integra una sanzione penale contraria all’art. 27 Cost., poiché ha natura amministrativa.
Il principio
La decurtazione dei punti dalla patente ha natura di sanzione amministrativa accessoria, non penale; pertanto non è soggetta al principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost. L’obbligo di comunicare i dati del conducente è strumento ragionevole e non contrasta con il diritto di difesa.
Domande e risposte
La decurtazione dei punti patente è una sanzione penale o amministrativa?
Amministrativa: la Corte ha chiarito che la patente a punti non è una pena in senso costituzionale, quindi non si applica il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.).
Il proprietario può esimersi dall’obbligo di comunicazione?
Può comunicare di non conoscere i dati del conducente, motivando la risposta. La giurisprudenza successiva ha precisato i limiti di questo obbligo alla luce del diritto al nemo tenetur se detegere.
Quale differenza tra questa pronuncia (n. 434) e la n. 433/2007?
La n. 433 restituisce gli atti per ius superveniens; la n. 434 esamina il merito e dichiara la manifesta infondatezza delle stesse questioni sollevate da altri giudici con la versione normativa precedente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
- Art. 27 della Costituzione — Personalità della responsabilità penale
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