Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 341/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. Il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità della norma che delegava al CICR la disciplina della capitalizzazione degli interessi bancari (anatocismo), rit La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di diritto bancario e societario.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità della norma che delegava al CICR la disciplina della capitalizzazione degli interessi bancari (anatocismo), ritenendo che tale delega in bianco violasse la riserva di legge e il principio di uguaglianza. Il procedimento è relativo a questione di legittimità costituzionale incidentale.

La questione di legittimità costituzionale

La norma oggetto del giudizio è art. 25, comma 2, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, aggiuntivo del comma 2 all’art. 120 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB). Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Tribunale ordinario di Catania. I parametri costituzionali evocati sono: art. 1 Cost., art. 3 Cost., art. 70 Cost..

La decisione della Corte

La Corte dichiarata la illegittimità costituzionale – proprio per eccesso di delega – del comma 3 del medesimo art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, ritenendo che, sulla base degli stessi rilievi in tale occasione formulati, sia fondat.

Il principio

Tribunale ordinario di Catania dubita della legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nella parte in cui esso modificando l’art. 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), vi inserisce un comma 2 dal seguente tenore: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere

Domande e risposte

Cosa accade concretamente quando una norma è dichiarata incostituzionale?

La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia giuridica dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla; i processi in corso vengono sospesi in attesa che il giudice a quo ne tragga le conseguenze; le sentenze già passate in giudicato rimangono in via di principio ferme.

Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

In via incidentale, solo un giudice nel corso di un giudizio può sollevare la questione, ritenendola rilevante per la decisione e non manifestamente infondata. Le parti private non possono farlo direttamente: devono eccepirlo dinanzi al giudice e poi è il giudice che decide se rimettere la questione alla Corte.

Che cosa è l’«illegittimità consequenziale»?

L’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di estendere la dichiarazione di illegittimità ad altre disposizioni connesse a quella impugnata, anche se non direttamente sottoposte al suo esame, quando la loro incostituzionalità è logicamente consequenziale a quella dichiarata.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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