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Con sentenza n. 340/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. Il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità di una norma del rito societario (d.lgs. 5/2003) nella parte in cui regola la comparsa di risposta, contestando La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di diritto bancario e societario.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità di una norma del rito societario (d.lgs. 5/2003) nella parte in cui regola la comparsa di risposta, contestando l’eccesso di delega rispetto alla legge n. 366/2001 e la violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza. Il procedimento è relativo a questione di legittimità costituzionale incidentale.
La questione di legittimità costituzionale
La norma oggetto del giudizio è art. 13, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (rito societario). Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Tribunale di Catania. I parametri costituzionali evocati sono: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 76 Cost..
La decisione della Corte
La Corte dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, nella parte in cui stabilisce: «in quest’ultimo caso i fatti affermati dall’attore, anche quando il c.
Il principio
h;– Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in via subordinata in riferimento all’art. 3 Cost. e, in via ancor più gradata, in riferimento all’art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366
Domande e risposte
Cosa accade concretamente quando una norma è dichiarata incostituzionale?
La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia giuridica dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla; i processi in corso vengono sospesi in attesa che il giudice a quo ne tragga le conseguenze; le sentenze già passate in giudicato rimangono in via di principio ferme.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
In via incidentale, solo un giudice nel corso di un giudizio può sollevare la questione, ritenendola rilevante per la decisione e non manifestamente infondata. Le parti private non possono farlo direttamente: devono eccepirlo dinanzi al giudice e poi è il giudice che decide se rimettere la questione alla Corte.
Che cosa è l’«illegittimità consequenziale»?
L’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di estendere la dichiarazione di illegittimità ad altre disposizioni connesse a quella impugnata, anche se non direttamente sottoposte al suo esame, quando la loro incostituzionalità è logicamente consequenziale a quella dichiarata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro del giudizio
- Art. 24 della Costituzione — parametro del giudizio
- Art. 76 della Costituzione — parametro del giudizio
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