Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 339/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. Le Regioni Lazio e Toscana hanno impugnato in via principale la legge statale sull’agriturismo del 2006, ritenendo che essa, abrogando la legge del 1985, avesse invaso le com La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di competenze legislative Stato-Regioni.

Di cosa si tratta

Le Regioni Lazio e Toscana hanno impugnato in via principale la legge statale sull’agriturismo del 2006, ritenendo che essa, abrogando la legge del 1985, avesse invaso le competenze legislative regionali residuali in materia di agricoltura e turismo, attribuite alle Regioni dall’art. 117 Cost. Il procedimento è relativo a giudizio in via principale.

La questione di legittimità costituzionale

La norma oggetto del giudizio è legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo). Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Regioni Lazio e Toscana. I parametri costituzionali evocati sono: art. 117 Cost., art. 120 Cost..

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f), dell’art. 5, commi 4 e 5, dell’art. 6, commi 2 e 3, dell’art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo); b) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, della legge n. 96 del 2006, nella parte in cui, nell’istituire l’Osservatorio nazionale dell’agriturismo, n.

Il principio

Regioni Lazio e Toscana con due ricorsi, il primo notificato il 10 maggio 2006, il secondo il 13 maggio 2006, ed entrambi depositati il successivo 16 maggio, impugnano varie disposizioni contenute nella legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), per violazione degli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione. 2. – L’identità di materia e l’analogia delle questioni prospettate rendono opportuna la riunione dei ricorsi al fine della loro trattazione congiunta e della loro decisione con un’unica sentenza. Le ricorrenti pongono a fondamento delle censure la medesima premessa, cioè c

Domande e risposte

Cosa accade concretamente quando una norma è dichiarata incostituzionale?

La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia giuridica dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla; i processi in corso vengono sospesi in attesa che il giudice a quo ne tragga le conseguenze; le sentenze già passate in giudicato rimangono in via di principio ferme.

Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

In via incidentale, solo un giudice nel corso di un giudizio può sollevare la questione, ritenendola rilevante per la decisione e non manifestamente infondata. Le parti private non possono farlo direttamente: devono eccepirlo dinanzi al giudice e poi è il giudice che decide se rimettere la questione alla Corte.

Che cosa è l’«illegittimità consequenziale»?

L’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di estendere la dichiarazione di illegittimità ad altre disposizioni connesse a quella impugnata, anche se non direttamente sottoposte al suo esame, quando la loro incostituzionalità è logicamente consequenziale a quella dichiarata.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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