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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso da parte del Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato una norma della legge pugliese n. 7/2006 sull’istituzione della Consulta delle associazioni antiracket e antiusura, ma ha rinunciato dopo che la Regione Puglia ha modificato la disposizione controversa con una successiva legge.

Di cosa si tratta

La legge regionale della Puglia n. 7 del 3 aprile 2006 istituì una Consulta regionale delle organizzazioni antiracket e antiusura. L’art. 11, comma 1, della legge prevedeva che tale Consulta fosse composta, tra gli altri, dal «coordinatore delle Prefetture». Il Governo ritenne che includere nella Consulta regionale un soggetto statale (il coordinatore delle Prefetture) violasse l’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, che riserva allo Stato la disciplina degli uffici dello Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnò l’art. 11, comma 1, della legge regionale pugliese n. 7/2006, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione (ordinamento e organizzazione degli uffici statali: competenza esclusiva dello Stato).

La decisione della Corte

Il Governo rinunciò al ricorso con atto del 28 luglio 2006, dopo che la Regione Puglia aveva modificato la norma controversa con la legge regionale n. 15 del 3 aprile 2006. La Regione non si era costituita in giudizio. In assenza della costituzione della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Il principio

Nei giudizi in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente (Governo o Regione) determina l’estinzione del processo quando la parte resistente non si è costituita. Non è necessario il consenso della controparte che non ha preso parte al giudizio.

Domande e risposte

Perché includere il «coordinatore delle Prefetture» in un organo regionale è problematico?

Le Prefetture sono uffici periferici dello Stato, dipendenti dal Ministero dell’Interno. Il loro personale non può essere chiamato a far parte di organi regionali senza una base normativa statale. La Regione non ha competenza a disporre dell’organizzazione di uffici statali.

Come si conclude un giudizio costituzionale in via principale?

Nei giudizi in via principale (promossi da Stato o Regioni contro leggi di altra fonte), il processo si conclude o con una sentenza nel merito (che dichiara incostituzionale o non incostituzionale la norma), o con pronuncie di rito come la cessazione della materia del contendere, l’inammissibilità, o l’estinzione per rinuncia.

Cosa sono le «norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale»?

Sono norme procedurali adottate dalla Corte costituzionale stessa per regolare lo svolgimento dei propri giudizi, integrando le disposizioni della legge n. 87/1953 che disciplina il funzionamento della Corte. L’art. 25 di tali norme riguarda la rinuncia al ricorso e le sue conseguenze.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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