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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 233 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (d.lgs. n. 271/1989), relativa alla disciplina dell’imputato assente nel processo penale. La questione sollevata dal Tribunale di Verona non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità richiesti per carenza di motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Le norme di attuazione del codice di procedura penale (d.lgs. n. 271/1989) contengono disposizioni transitorie e di coordinamento. L’art. 233 riguarda la posizione dell’imputato nel processo penale quando risulta assente. Il Tribunale di Verona aveva sollevato questione nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato difficile da reperire.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 233 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione (eguaglianza, diritto di difesa, contraddittorio nel giusto processo).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva compiutamente argomentato la rilevanza della questione nel procedimento concreto né aveva adeguatamente descritto la fattispecie a quo, rendendo impossibile verificare se la norma impugnata fosse effettivamente applicabile.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non descrive in modo chiaro e completo la fattispecie oggetto del giudizio principale, impedendo alla Corte di verificare la rilevanza della questione e la sua incidenza sull’esito del processo.
Domande e risposte
Cosa succede in un processo penale quando l’imputato è irreperibile?
Il codice di procedura penale prevede specifiche procedure per l’imputato assente o irreperibile: notifica per pubblici proclami, nomina di un difensore d’ufficio e possibilità di sospensione del processo. Con la riforma del 2014 (l. n. 67/2014) il processo è sospeso quando l’imputato non conosce del procedimento a suo carico.
Cosa sono le norme di attuazione del c.p.p. (d.lgs. n. 271/1989)?
Sono disposizioni che integrano il codice di procedura penale del 1988, risolvendo problemi applicativi e di coordinamento nella fase di transizione dal vecchio al nuovo rito. Hanno valore di decreto legislativo e sono modificabili solo con norma di pari rango.
La manifesta inammissibilità è diversa dalla manifesta infondatezza?
Sì. La manifesta inammissibilità è un difetto processuale (mancanza di requisiti formali come rilevanza o motivazione): la Corte non esamina il merito. La manifesta infondatezza significa invece che il merito è chiaro e la norma non è incostituzionale: la Corte nega il rimando al giudizio incidentale vero e proprio.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, tra i parametri invocati
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e contraddittorio, tra i parametri invocati
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