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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 233 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (d.lgs. n. 271/1989), relativa alla disciplina dell’imputato assente nel processo penale. La questione sollevata dal Tribunale di Verona non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità richiesti per carenza di motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Le norme di attuazione del codice di procedura penale (d.lgs. n. 271/1989) contengono disposizioni transitorie e di coordinamento. L’art. 233 riguarda la posizione dell’imputato nel processo penale quando risulta assente. Il Tribunale di Verona aveva sollevato questione nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato difficile da reperire.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 233 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione (eguaglianza, diritto di difesa, contraddittorio nel giusto processo).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva compiutamente argomentato la rilevanza della questione nel procedimento concreto né aveva adeguatamente descritto la fattispecie a quo, rendendo impossibile verificare se la norma impugnata fosse effettivamente applicabile.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non descrive in modo chiaro e completo la fattispecie oggetto del giudizio principale, impedendo alla Corte di verificare la rilevanza della questione e la sua incidenza sull’esito del processo.

Domande e risposte

Cosa succede in un processo penale quando l’imputato è irreperibile?

Il codice di procedura penale prevede specifiche procedure per l’imputato assente o irreperibile: notifica per pubblici proclami, nomina di un difensore d’ufficio e possibilità di sospensione del processo. Con la riforma del 2014 (l. n. 67/2014) il processo è sospeso quando l’imputato non conosce del procedimento a suo carico.

Cosa sono le norme di attuazione del c.p.p. (d.lgs. n. 271/1989)?

Sono disposizioni che integrano il codice di procedura penale del 1988, risolvendo problemi applicativi e di coordinamento nella fase di transizione dal vecchio al nuovo rito. Hanno valore di decreto legislativo e sono modificabili solo con norma di pari rango.

La manifesta inammissibilità è diversa dalla manifesta infondatezza?

Sì. La manifesta inammissibilità è un difetto processuale (mancanza di requisiti formali come rilevanza o motivazione): la Corte non esamina il merito. La manifesta infondatezza significa invece che il merito è chiaro e la norma non è incostituzionale: la Corte nega il rimando al giudizio incidentale vero e proprio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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