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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Puglia n. 4/2006, che cercava di conservare lo stato di disoccupazione in fattispecie in cui la legislazione statale ne prevede invece la perdita, violando la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4, intitolata “Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti”, stabiliva che l’instaurazione di determinati rapporti di lavoro (a tempo determinato, part-time, a progetto) e il conseguimento di redditi entro certi limiti non facessero perdere lo status di disoccupato. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge in via principale.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorrente sosteneva che la legge regionale violasse: l’art. 117, secondo comma, lett. o), Cost. (competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale); l’art. 117, terzo comma, Cost. (competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, con violazione dei principi fondamentali fissati dal d.lgs. 181/2000 e dal d.lgs. 297/2002); il principio di uguaglianza tra lavoratori di regioni diverse.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. o), Cost. (previdenza sociale), perché la legge regionale escludeva espressamente effetti sull’accesso alle prestazioni previdenziali. Dichiara invece fondata la questione in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.: la disciplina dello stato di disoccupazione rientra nella materia “tutela e sicurezza del lavoro” e i principi fondamentali statali fissati dal d.lgs. 181/2000 (come modificato dal d.lgs. 297/2002) non consentono alle Regioni di conservare artificialmente lo status di disoccupato.

Il principio

La definizione dello stato di disoccupazione, le condizioni per acquistarlo e le fattispecie che ne determinano la perdita appartengono alla materia “tutela e sicurezza del lavoro” (art. 117, terzo comma, Cost.): le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali statali, ma non possono creare situazioni di conservazione artificiale dello status che contraddicono la disciplina statale.

Domande e risposte

Perché la legge regionale era stata approvata?

Per tutelare i lavoratori precari che, pur svolgendo lavori brevi o part-time, avrebbero perso automaticamente lo status di disoccupato perdendo così i benefici connessi (liste di mobilità, accesso a misure attive, ecc.).

Qual è la differenza tra “previdenza sociale” e “tutela e sicurezza del lavoro” nel riparto di competenze?

La “previdenza sociale” (art. 117, secondo comma, lett. o) è competenza esclusiva statale: riguarda le prestazioni di invalidità, pensione, sussidi. La “tutela e sicurezza del lavoro” (art. 117, terzo comma) è concorrente: riguarda le politiche attive del lavoro, le procedure di incontro domanda/offerta, lo stato occupazionale.

Le Regioni non possono mai intervenire sulla disciplina dello stato di disoccupazione?

Possono farlo nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. Non possono però adottare discipline che smentiscono le condizioni di perdita dello status disoccupato fissate dalla norma statale (d.lgs. 181/2000 e d.lgs. 297/2002).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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