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La Corte restituisce gli atti alla Corte d’appello di Brescia per il riesame della rilevanza, dopo che la sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionale il divieto di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento previsto dalla legge Pecorella. Le quattro ordinanze bresciane avevano correttamente specificato la rilevanza, indicando i giudizi pendenti su appelli del PM avverso sentenze di assoluzione.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Brescia aveva sollevato, con quattro ordinanze di contenuto identico, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. come modificato dalla legge n. 46/2006. Ciascun giudizio a quo era un appello del PM avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado; in pendenza del giudizio era entrata in vigore la legge Pecorella che rendeva l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 10, comma 2, della stessa legge.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 593 c.p.p. come sostituito dalla legge n. 46/2006. Parametri: artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Brescia (quattro ordinanze del 2006).
La decisione della Corte
Restituzione degli atti, riuniti i giudizi. La sentenza n. 26/2007 aveva dichiarato incostituzionale la norma censurata. A differenza delle ordinanze della n. 205 e 207/2007, quelle bresciane contenevano adeguata motivazione sulla rilevanza (indicando il fatto specifico del giudizio pendente su appello del PM contro una sentenza di assoluzione); per questo la Corte non ha dichiarato l’inammissibilità ma ha restituito gli atti.
Il principio
La distinzione tra le questioni risolte con manifesta inammissibilità (per difetto di motivazione sulla rilevanza) e quelle risolte con restituzione degli atti (per ius superveniens costituzionale) dipende dalla qualità dell’ordinanza di rimessione: solo chi ha motivato correttamente la rilevanza può beneficiare della restituzione degli atti anziché della dichiarazione di inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa succede se la Corte d’appello di Brescia, dopo la restituzione, rileva che la questione è superata?
Il giudice accerterà che, a seguito della sentenza n. 26/2007, l’appello del PM è di nuovo ammissibile, e potrà quindi procedere al giudizio di secondo grado. L’atto di appello del PM, che la legge Pecorella avrebbe reso inammissibile, riprende efficacia.
L’art. 10, comma 2, della legge Pecorella era anch’esso incostituzionale?
Sì: la sentenza n. 26/2007 aveva dichiarato l’incostituzionalità sia dell’art. 1 della legge n. 46/2006 (divieto di appello) sia dell’art. 10, comma 2, nella parte in cui rendeva inammissibili gli appelli del PM già proposti prima dell’entrata in vigore della legge. Questa seconda declaratoria era fondamentale per i procedimenti in corso.
Quattro ordinanze identiche: la Corte le ha trattate congiuntamente?
Sì, le ha riunite in un unico giudizio e decise con pronuncia unitaria, data l’identità delle questioni proposte.
Norme collegate
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza
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