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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulla legge Pecorella sollevate dalla Corte d’appello di Catania con tre ordinanze, perché le ordinanze di rimessione non contengono alcuna motivazione sulla rilevanza delle questioni, limitandosi ad affermarla apoditticamente senza specificare se i giudizi a quibus originassero da appelli del PM contro sentenze di proscioglimento.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Catania aveva sollevato, con tre ordinanze sostanzialmente identiche, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, c.p.p. (legge Pecorella) e dell’art. 10 della stessa legge, contestando il divieto imposto al PM di appellare le sentenze di proscioglimento. Le censure riguardavano i principi di ragionevolezza (art. 3), parità delle parti (art. 111) e obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 593, comma 2, c.p.p. come sostituito dall’art. 1 della legge n. 46/2006, e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Catania (tre ordinanze del 28 marzo e 3 maggio 2006).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità, riuniti i giudizi. Le ordinanze di rimessione difettano di qualsiasi motivazione sulla rilevanza: si limitano ad affermarla apoditticamente senza precisare se i giudizi a quibus traggano origine da appelli proposti dal PM avverso sentenze di proscioglimento. Questa omissione, secondo la costante giurisprudenza della Corte, comporta la manifesta inammissibilità delle questioni.
Il principio
La motivazione sulla rilevanza della questione incidentale di costituzionalità è requisito necessario e insopprimibile dell’ordinanza di rimessione. La mera affermazione apodittica della rilevanza, senza indicare i fatti del giudizio principale e il nesso tra questi e la norma censurata, rende la questione manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cos’è la motivazione sulla rilevanza e perché è obbligatoria?
Il giudice a quo deve spiegare perché la norma censurata si applica al caso concreto e perché la sua rimozione cambierebbe l’esito del giudizio. Senza questo collegamento tra la questione astratta e il caso concreto, la Corte non può verificare se stia esercitando una funzione giurisdizionale reale o esprimendo un parere astratto.
Cosa differenzia queste ordinanze da quelle che la Corte ha invece accolto (rinviando gli atti)?
Le ordinanze delle Corti d’appello che la Corte ha invece preso in esame (come la n. 203/2007) specificavano che il giudice era chiamato a decidere su un appello del PM contro una sentenza di proscioglimento, rendendo evidente la rilevanza. Le ordinanze catanesi non indicavano questo elemento essenziale.
La Corte d’appello di Catania poteva risollevare la questione?
Sì, ma sarebbe stato inutile: la sentenza n. 26/2007 aveva nel frattempo già dichiarato incostituzionale la legge Pecorella. Dopo quella pronuncia, la questione era comunque superata.
Norme collegate
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza
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