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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Liguria sulle norme che disciplinano le sanzioni per il ritardato pagamento dell’IVA e l’istituto del ravvedimento operoso. La sanzione del 30% prevista per omesso, parziale o ritardato versamento non è irragionevole; né costituisce disparità di trattamento escludere il beneficio della riduzione a chi non abbia spontaneamente versato anche la soprattassa nei termini di legge.

Di cosa si tratta

Una contribuente aveva versato l’IVA trimestrale con un giorno di ritardo (4 maggio invece del 3 maggio 1995), senza essere consapevole della violazione e senza quindi pagare contestualmente la soprattassa prevista dal ravvedimento operoso. L’ufficio finanziario aveva irrogato la sanzione ordinaria del 30% dell’importo non versato. La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo irragionevole applicare la stessa sanzione a chi ritarda di un solo giorno in buona fede e a chi invece omette del tutto il pagamento.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudice rimettente (Commissione tributaria regionale della Liguria) aveva impugnato, in riferimento all’art. 3 Cost., l’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (sanzione del 30% per omesso, parziale o ritardato versamento IVA), l’art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso), e gli artt. 44, comma 2, e 48, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 (disciplina IVA previgente). Le censure riguardavano: la mancata graduazione della sanzione tra le tre ipotesi di violazione, e l’esclusione del ravvedimento operoso per chi, pur pagando entro trenta giorni, non sapeva di aver commesso una violazione e non versò la soprattassa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato: (a) manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione sull’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, non applicabile per il principio del favor rei; (b) manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione sull’art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. n. 472/1997, inapplicabile ratione temporis alla violazione del 1995; (c) manifestamente inammissibile la questione sull’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 nella parte relativa alla mancata graduazione, risolvendosi nella critica a una scelta discrezionale del legislatore non manifestamente irragionevole; (d) manifestamente infondata la questione sul combinato disposto degli artt. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 e 48, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, perché le situazioni poste a raffronto sono eterogenee.

Il principio

Il legislatore può legittimamente prevedere la stessa sanzione per le tre ipotesi di omesso, parziale e ritardato versamento, in quanto l’equiparazione tra mancata ed inesatta esecuzione della prestazione è coerente con il principio dell’inadempimento dell’obbligazione. Il beneficio del ravvedimento operoso, che riduce la sanzione, presuppone una collaborazione spontanea e tempestiva del contribuente (pagamento della soprattassa nei termini di legge) che evita agli uffici tributari di procedere alla constatazione della violazione: chi non versa la soprattassa nel termine si trova in una situazione radicalmente diversa da chi la versa, rendendo non irragionevole il diverso trattamento.

Domande e risposte

Cosa succede se si paga l’IVA con un solo giorno di ritardo senza sapere di aver commesso una violazione?

Si applica la sanzione ordinaria del 30% sull’importo non versato. Per beneficiare della riduzione prevista dal ravvedimento operoso è necessario versare anche la soprattassa nei termini di legge, indipendentemente dalla buona fede soggettiva del contribuente.

Il ravvedimento operoso può essere applicato retroattivamente a violazioni commesse prima della sua entrata in vigore?

No. L’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 è entrato in vigore il 1° aprile 1998 e non può operare retroattivamente rispetto a violazioni per le quali, a quella data, fosse già scaduto il termine per la regolarizzazione.

La discrezionalità del legislatore nel fissare le sanzioni tributarie può essere sindacata dalla Corte costituzionale?

Solo se costituisce un uso distorto o arbitrario, tale da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza. La semplice critica a una scelta del legislatore tra più soluzioni costituzionalmente legittime non basta a fondare una questione di legittimità costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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