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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 337, 339 e 340 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, relativi alla destinazione del 5 per mille dell’IRPEF a finalità di volontariato, ricerca scientifica e attività sociali. Il meccanismo del 5 per mille non costituisce un fondo statale vincolato che lede l’autonomia regionale, bensì una modalità di destinazione dell’imposta scelta direttamente dal contribuente.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2006 aveva introdotto, in via sperimentale per l’anno 2006, il meccanismo del «5 per mille» dell’IRPEF: ogni contribuente poteva indicare nella dichiarazione dei redditi il soggetto (organizzazioni non lucrative, università, enti di ricerca, comuni) a cui destinare il 5 per mille della propria imposta. Le Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia contestavano che tale meccanismo, imponendo finanziamenti vincolati a soggetti privati in materie di competenza regionale (politica sociale, ricerca), violasse le loro prerogative costituzionali.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 1, commi 337, 339 e 340, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Parametri: artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e principio di leale collaborazione. Ricorrenti: Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

La decisione della Corte

Non fondate. Il 5 per mille non costituisce un fondo patrimoniale statale vincolato: si tratta di una modalità di riduzione dell’imposta in cui è il contribuente (non lo Stato) a scegliere il destinatario dell’importo. Lo Stato svolge solo un ruolo di «mandatario» del contribuente, controllando la qualità dei beneficiari e smistando le quote secondo le indicazioni dei singoli. Non sussiste quindi alcun fondo a gestione statale che possa ledere l’autonomia finanziaria e amministrativa delle Regioni.

Il principio

Il meccanismo del 5 per mille dell’IRPEF non istituisce un fondo statale vincolato in materia di competenza regionale, ma realizza una «detassazione» dell’importo destinato dal contribuente a finalità eticamente o socialmente meritevoli. L’autonomia regionale non è lesa perché la scelta del beneficiario spetta al singolo cittadino, non allo Stato.

Domande e risposte

Come funziona il 5 per mille?

In dichiarazione dei redditi il contribuente può indicare il codice fiscale di un ente (ONLUS, università, ente di ricerca, comune) a cui destinare il 5 per mille dell’IRPEF dovuta. Il 5 per mille non si somma alla imposta ma è una quota che, anziché essere versata all’Erario, va all’ente scelto dal contribuente.

Perché le Regioni ritenevano lesa la loro autonomia?

Sostenevano che le norme vincolassero finanziamenti a soggetti privati in materie (promozione sociale, ricerca) di competenza regionale esclusiva o concorrente, senza alcun coinvolgimento delle Regioni. La Corte ha escluso questo inquadramento: il 5 per mille non è un fondo statale ma un meccanismo di scelta individuale del contribuente.

Questa sentenza è ancora attuale?

Sì, il 5 per mille è stato stabilizzato e ampliato con la legge n. 106/2016 e il d.lgs. n. 111/2017 (Codice del Terzo settore). I principi affermati dalla Corte nel 2007 restano il fondamento costituzionale dell’istituto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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