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Con sentenza n. 239 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 245/2005 conv. in l. n. 21/2006 (emergenza rifiuti Campania) — competenze province autonome. La questione è stata definita con esito: questione non fondata.
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Province autonome di Trento e Bolzano nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 245/2005 conv. in l. n. 21/2006 (emergenza rifiuti Campania) — competenze province autonome.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 245/2005 conv. in l. n. 21/2006 (emergenza rifiuti Campania) — competenze province autonome. Parametri costituzionali invocati: art. 117. Giudice rimettente: Province autonome di Trento e Bolzano.
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promossa – in riferimento all’art. 90 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all’art. 3, commi 1 e 4, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di a
Il principio
La norma impugnata non contrasta con i parametri costituzionali invocati: la questione è stata ritenuta infondata e la norma rimane valida.
Domande e risposte
Qual è stato l’esito di questa decisione?
La Corte ha esaminato la censura nel merito e l’ha ritenuta infondata: la norma impugnata non viola la Costituzione.
Quali parametri costituzionali erano in gioco?
Il giudice rimettente ha invocato art. 117 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.
Chi ha sollevato la questione di legittimità?
La questione è stata promossa da Province autonome di Trento e Bolzano. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato nel giudizio di legittimità costituzionale
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