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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 233 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 11 della legge n. 206/2004 (norme in favore delle vittime del terrorismo). La questione è stata definita con esito: manifesta inammissibilità.

Di cosa si tratta

La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Tribunale di Napoli nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 11 della legge n. 206/2004 (norme in favore delle vittime del terrorismo).

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 11 della legge n. 206/2004 (norme in favore delle vittime del terrorismo). Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 24. Giudice rimettente: Tribunale di Napoli.

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Dep

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile: mancavano i requisiti processuali necessari per un esame nel merito da parte della Corte Costituzionale.

Domande e risposte

Qual è stato l’esito di questa decisione?

La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile perché non soddisfaceva i presupposti processuali richiesti (ad esempio: difetto di rilevanza, motivazione insufficiente dell’ordinanza di rimessione).

Quali parametri costituzionali erano in gioco?

Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 24 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

Chi ha sollevato la questione di legittimità?

La questione è stata promossa da Tribunale di Napoli. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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