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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 232 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) — installazione antenne. La questione è stata definita con esito: manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da TAR per il Piemonte nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) — installazione antenne.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) — installazione antenne. Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 97. Giudice rimettente: TAR per il Piemonte.

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancel

Il principio

La norma impugnata non contrasta con i parametri costituzionali invocati: la questione è stata ritenuta infondata e la norma rimane valida.

Domande e risposte

Qual è stato l’esito di questa decisione?

La questione è stata dichiarata manifestamente infondata: la Corte ha ritenuto con evidenza che la norma impugnata non violasse i parametri costituzionali evocati.

Quali parametri costituzionali erano in gioco?

Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 97 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

Chi ha sollevato la questione di legittimità?

La questione è stata promossa da TAR per il Piemonte. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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