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Con ordinanza n. 231 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 conv. in l. n. 73/2002 (emersione lavoro irregolare). La questione è stata definita con esito: restituzione atti.

Di cosa si tratta

La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Commissione tributaria provinciale di Teramo nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 conv. in l. n. 73/2002 (emersione lavoro irregolare).

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 conv. in l. n. 73/2002 (emersione lavoro irregolare). Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 24. Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Teramo.

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Teramo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.

Il principio

Il processo costituzionale si è concluso senza una pronuncia nel merito: restituzione atti.

Domande e risposte

Qual è stato l’esito di questa decisione?

La Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione, tenendo conto di sopravvenienze normative o fattuali.

Quali parametri costituzionali erano in gioco?

Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 24 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

Chi ha sollevato la questione di legittimità?

La questione è stata promossa da Commissione tributaria provinciale di Teramo. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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