Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con ordinanza n. 230 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di decreto di indizione del referendum sul distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte. La questione è stata definita con esito: estinzione del processo.

Di cosa si tratta

La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Regione Valle d’Aosta nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: decreto di indizione del referendum sul distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: decreto di indizione del referendum sul distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte. Parametri costituzionali invocati: art. 132. Giudice rimettente: Regione Valle d’Aosta.

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.

Il principio

La Corte Costituzionale ha esaminato la conformità della norma impugnata ai parametri costituzionali invocati, pronunciandosi nei termini indicati nel dispositivo.

Domande e risposte

Qual è stato l’esito di questa decisione?

Il processo costituzionale si è estinto per rinuncia al ricorso o per altri motivi processuali, senza che la Corte si pronunciasse nel merito.

Quali parametri costituzionali erano in gioco?

Il giudice rimettente ha invocato art. 132 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

Chi ha sollevato la questione di legittimità?

La questione è stata promossa da Regione Valle d’Aosta. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.