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La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 42, comma 5, del Testo unico maternità/paternità nella parte in cui escludeva il coniuge convivente dal diritto al congedo straordinario retribuito per assistere un familiare con disabilità grave. L’esclusione era irragionevole: il coniuge, tenuto agli stessi obblighi di assistenza dei genitori, non poteva essere trattato peggio di questi.
Di cosa si tratta
Un lavoratore dipendente aveva chiesto il congedo straordinario retribuito (fino a due anni, con indennità pari all’ultima retribuzione) per assistere la moglie con handicap grave. L’amministrazione scolastica glielo aveva negato: l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 riconosceva il diritto solo ai genitori del disabile (o, per sentenza n. 233/2005, ai fratelli e sorelle conviventi), non al coniuge.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Cuneo (giudice del lavoro) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., nella parte in cui non prevedeva il diritto del coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo straordinario retribuito.
La decisione della Corte
Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost. Il congedo è uno strumento di tutela del disabile e del suo nucleo familiare, non solo un istituto di tutela della maternità/paternità. Il coniuge convivente è tenuto per legge agli stessi obblighi di assistenza dei genitori; escluderlo dai benefici comportava un trattamento deteriore irragionevole e una minore tutela del diritto alla salute del disabile.
Il principio
L’istituto del congedo straordinario retribuito per assistenza a disabile grave risponde alla finalità di tutelare la salute psico-fisica del disabile e di garantirne il pieno inserimento nel nucleo familiare. Questa ratio impone che il diritto sia riconosciuto a tutti i familiari che abbiano obblighi legali di assistenza e convivano con il disabile, in applicazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.
Domande e risposte
Dopo questa sentenza, il coniuge convivente ha diritto al congedo straordinario retribuito?
Sì. La sentenza ha esteso la norma al coniuge convivente del disabile grave, con effetto diretto sull’applicazione dell’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001. L’INPS ha successivamente adeguato le proprie circolari alla pronuncia.
Quanto dura il congedo straordinario per assistenza al disabile grave?
Il periodo massimo è di due anni nell’arco della vita lavorativa, fruibili anche in modo frazionato. Durante il congedo si ha diritto a un’indennità pari all’ultima retribuzione, coperta da contribuzione figurativa.
Quali altri familiari possono beneficiare del congedo dopo le sentenze della Corte?
Genitori, coniuge convivente (da questa sentenza), fratelli/sorelle conviventi (da sentenza n. 233/2005). La successiva giurisprudenza costituzionale ha progressivamente ampliato la platea: è opportuno verificare la normativa e le circolari INPS vigenti al momento della richiesta.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e dei doveri di solidarietà
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 29 della Costituzione — Tutela della famiglia
- Art. 32 della Costituzione — Diritto alla salute
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