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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2006, nella parte in cui imponeva alle Regioni una riduzione del 10% delle indennità dei loro organi politici. Lo Stato può fissare obiettivi di coordinamento della finanza pubblica, ma non imporre minutamente le singole voci di spesa: quella norma violava l’autonomia finanziaria regionale garantita dall’art. 119 Cost.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2006 aveva disposto la riduzione del 10% di tutte le indennità corrisposte ai titolari di cariche politiche, dai parlamentari nazionali agli amministratori locali. La Regione Campania aveva impugnato la norma nella parte relativa alle indennità dei propri organi politici, ritenendo che invadesse la propria competenza costituzionale a determinare quelle retribuzioni.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Campania ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 54 e 55, della legge n. 266/2005 in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 Cost., contestando che lo Stato potesse imporre una riduzione percentuale puntuale delle indennità degli organi politici regionali, materia riservata allo statuto e alla legge regionale.

La decisione della Corte

Illegittimità costituzionale parziale: l’art. 1, comma 54, viola gli artt. 117 e 119 Cost. nella parte in cui riguarda i titolari degli organi politici regionali. La determinazione delle indennità regionali spetta alla legge regionale e allo statuto; lo Stato può porre principi di coordinamento della finanza pubblica ma non imporre singole voci di spesa con norma puntuale. Inammissibili le doglianze sul comma 55 (non impugnato il comma 53 correlato) e sugli artt. 114 e 118 Cost.

Il principio

La legge statale che persegue il coordinamento della finanza pubblica può fissare obiettivi (contenimento della spesa) e criteri generali, ma non imporre alle Regioni minutamente gli strumenti concreti da utilizzare: intervenire su una singola voce di spesa regionale con una percentuale precisa costituisce un’indebita invasione dell’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost.

Domande e risposte

Quanto la legge statale può incidere sulle spese delle Regioni?

Può porre principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e obiettivi generali di riduzione della spesa. Non può invece disciplinare nel dettaglio singole voci di bilancio regionali, pena la violazione dell’autonomia finanziaria regionale.

Chi determina le indennità degli eletti regionali?

Lo statuto e la legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato. La legge statale può fissare tetti o principi generali, ma non imporre una riduzione percentuale puntuale su quella specifica voce di spesa.

La riduzione valeva anche per i consiglieri comunali e provinciali?

La questione riguardava solo gli organi politici regionali. Per i comuni e le province il sistema è diverso: le indennità sono disciplinate dal Testo unico enti locali (d.lgs. n. 267/2000) con decreto del Ministero dell’Interno, su cui la Regione non ha competenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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