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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 3, comma 6, della legge della Regione Veneto n. 26/2005 nella parte in cui vieta il rinnovo dell’incarico di direttore scientifico per più di una volta: tale limite contrasta con i principi fondamentali statali in materia di IRCCS. Sono invece rigettate le altre questioni sui poteri nomina e revoca.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 3 della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26, istitutiva dell’Istituto oncologico veneto (IRCCS — Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico). I commi contestati riguardavano la nomina dei componenti del consiglio di indirizzo da parte del Consiglio regionale, la limitazione dei rinnovi del direttore scientifico, e le modalità di revoca del direttore generale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, commi 3, 6 e 7, della legge della Regione Veneto n. 26/2005, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione (artt. 117, 118, primo comma, e 120 Cost.), per contrasto con i principi fondamentali in materia di IRCCS contenuti nel d.lgs. n. 288/2003.

La decisione della Corte

La Corte dichiara incostituzionale il comma 6 nella parte in cui esclude più di un rinnovo dell’incarico di direttore scientifico: il d.lgs. n. 288/2003 prevede il limite di un solo rinnovo, ma non vieta ulteriori rinnovi, e la norma regionale è più restrittiva del principio fondamentale statale. Dichiara invece non fondate le questioni sui commi 3 e 7 e dichiara estinto il giudizio sui commi 4 e 5 per rinuncia accettata.

Il principio

Le Regioni non possono adottare in materia di competenza concorrente (organizzazione degli IRCCS) norme che si discostino dai principi fondamentali statali, né in senso più permissivo né in senso più restrittivo, quando ciò alteri l’equilibrio che il legislatore statale ha raggiunto nella disciplina della materia.

Domande e risposte

Che cosa sono gli IRCCS?

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono ospedali di eccellenza riconosciuti dal Ministero della salute per la ricerca biomedica e la cura di specifiche patologie. Possono avere natura pubblica o privata.

Perché la Regione non può imporre un limite più restrittivo di quello statale?

In materia di competenza concorrente, le Regioni possono disciplinare la materia nel rispetto dei principi fondamentali statali. Se lo Stato ha fissato un determinato equilibrio (ad esempio il limite di un solo rinnovo), una norma regionale che lo alteri — anche in modo apparentemente più severo — viola il riparto costituzionale delle competenze.

Chi nomina il direttore scientifico di un IRCCS?

Secondo la normativa statale di principio (d.lgs. n. 288/2003), il direttore scientifico degli IRCCS non trasformati in fondazioni è nominato con decreto del Ministro della salute, sentita la Regione. L’autonomia regionale nella designazione degli organi dell’ente è quindi limitata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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