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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti a più Giudici di pace (Caltanissetta, Recanati, Modica, Locri, Noto, Torre Annunziata, Scicli) che avevano sollevato questioni sull’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada (sequestro del veicolo per guida senza casco) e sull’art. 171 dello stesso codice. Nel frattempo erano intervenute modifiche normative rilevanti che imponevano una rivalutazione della rilevanza.

Di cosa si tratta

L’art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), introdotto dal d.l. n. 115 del 2005, prevedeva il sequestro obbligatorio del ciclomotore qualora il conducente fosse sprovvisto del casco. Numerosi Giudici di pace avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di questa norma e delle norme sull’obbligo del casco (art. 171), lamentando la violazione di vari principi costituzionali, tra cui la ragionevolezza e la tutela della proprietà privata.

La questione di legittimità costituzionale

Dodici Giudici di pace di varie città hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 1, 2, 3, e 213, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27, 31, 42 e 111 Cost., contestando principalmente la sproporzione tra la sanzione del sequestro e la gravità dell’infrazione, nonché il possibile pregiudizio arrecato a soggetti terzi proprietari del veicolo non responsabili dell’infrazione.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti perché nelle more del giudizio erano intervenute modifiche legislative alla disciplina del codice della strada, rendendo necessaria una rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce del nuovo quadro normativo.

Il principio

Quando modifiche legislative sopravvenute incidono sulla norma impugnata, la Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti affinché rivalutino se la questione mantenga rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del mutato assetto normativo.

Domande e risposte

Che cosa prevede l’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada?

Nella versione vigente all’epoca della rimessione, prevedeva il sequestro obbligatorio del ciclomotore quando il conducente circolasse senza indossare il casco protettivo, anche se il conducente non era il proprietario del mezzo.

Quali erano i profili di incostituzionalità sollevati?

La sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, la penalizzazione del proprietario del veicolo non responsabile dell’infrazione, e la possibile violazione della finalità rieducativa della pena e del principio di personalità della responsabilità penale.

Perché la Corte ha restituito gli atti?

Perché durante il giudizio costituzionale erano intervenute modifiche normative al codice della strada che potevano avere inciso sul contenuto delle disposizioni impugnate, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte dei giudici rimettenti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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