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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 262, primo comma, secondo periodo, del codice civile, che impone la trasmissione automatica del cognome paterno al figlio naturale riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. La Corte ha richiamato la propria sentenza n. 61 del 2006, che aveva già dichiarato inammissibile una questione analoga per i figli legittimi, indicando che la soluzione spetta al legislatore.

Di cosa si tratta

Quando un figlio naturale viene riconosciuto contestualmente da entrambi i genitori non coniugati, l’art. 262 c.c. impone automaticamente l’attribuzione del cognome paterno, senza alcuna possibilità di scelta per i genitori. Il Tribunale di Bolzano era stato adito da una coppia di genitori non coniugati che desideravano attribuire alla figlia il cognome materno, ma l’ufficiale di stato civile aveva iscritto il cognome paterno.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Bolzano ha impugnato l’art. 262, primo comma, secondo periodo, del codice civile in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, sostenendo che la trasmissione automatica del cognome paterno violasse il diritto all’identità personale del minore e il principio di uguaglianza tra uomo e donna.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, richiamando la sentenza n. 61 del 2006, che aveva già giudicato inammissibile una questione analoga sul cognome del figlio legittimo. La Corte ha ribadito che si tratta di una questione che richiede un intervento legislativo in grado di operare scelte sistematiche, non una pronuncia additiva della Corte che potrebbe creare lacune o incongruenze.

Il principio

La regola dell’automatica trasmissione del cognome paterno ai figli, pur riconoscendosi come espressione di una visione patriarcale della famiglia non più adeguata, richiede una riforma legislativa complessiva che spetta al Parlamento operare; non è consentita una pronuncia additiva della Corte che, intervenendo parzialmente, creerebbe disarmonie sistematiche.

Domande e risposte

Perché i genitori volevano il cognome materno per la figlia?

Avevano espresso la volontà che la figlia assumesse il cognome della madre al momento del riconoscimento contestuale, ma l’ufficiale di stato civile aveva comunque trascritto il cognome paterno in applicazione dell’art. 262 c.c.

Che cosa ha detto la Corte con la sentenza n. 61 del 2006?

Aveva dichiarato inammissibile una questione analoga sull’acquisizione automatica del cognome paterno da parte dei figli legittimi, ritenendo che la soluzione richiedesse un intervento legislativo organico e non una pronuncia additiva della Corte.

La legge è stata poi modificata?

Sì: il d.lgs. n. 154 del 2013 e poi la legge n. 85 del 2022 hanno riformato le norme sul cognome, consentendo ai genitori di attribuire al figlio il cognome di entrambi o solo quello materno.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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