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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il primo ricorso della Regione Toscana contro il decreto ministeriale n. 775/2006 (Progetto Nazionale di Innovazione) che anticipava la riforma degli ordinamenti liceali all’anno scolastico 2006-2007, e ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto al secondo ricorso, per effetto della sopravvenuta revoca del decreto impugnato.

Di cosa si tratta

Il decreto del Ministro dell’istruzione del 31 gennaio 2006, n. 775, anticipava al 2006-2007 alcune innovazioni degli ordinamenti liceali previste dal d.lgs. n. 226 del 2005 (riforma del secondo ciclo), senza attendere l’adeguamento dell’offerta formativa regionale. La Regione Toscana ha proposto due ricorsi per conflitto di attribuzione, lamentando la violazione della propria competenza in materia di istruzione e formazione professionale e del principio di leale collaborazione.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, sostenendo che il decreto ministeriale, anticipando la riforma liceale, ledeva la competenza regionale in materia di istruzione e formazione professionale nonché il principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i due giudizi. Quanto al primo ricorso (depositato il 6 aprile 2006), lo ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione: la Regione Toscana aveva proposto il conflitto nella forma del conflitto tra enti, impugnando un atto che, in realtà, andava eventualmente ricondotto a un conflitto di differente natura. Quanto al secondo ricorso (depositato il 12 aprile 2006), ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nelle more del giudizio il decreto impugnato era stato revocato.

Il principio

Ai fini dell’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra enti, la Regione deve individuare correttamente la natura del conflitto e l’atto che si assume lesivo delle proprie attribuzioni; la revoca sopravvenuta dell’atto impugnato comporta la cessazione della materia del contendere.

Domande e risposte

Che cosa prevedeva il decreto ministeriale n. 775/2006?

Anticipava all’anno scolastico 2006-2007 le innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali introdotte dal d.lgs. n. 226 del 2005, senza attendere l’adeguamento della rete scolastica regionale, come invece previsto dalla norma primaria.

Perché il primo ricorso è stato dichiarato inammissibile?

La Regione non aveva correttamente impostato il tipo di conflitto di attribuzione, con conseguente difetto di legittimazione a proporre il ricorso nella forma utilizzata.

Perché sul secondo ricorso è cessata la materia del contendere?

Perché durante il giudizio il decreto ministeriale impugnato è stato revocato, facendo venir meno l’atto lesivo e quindi l’oggetto stesso del conflitto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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