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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 336 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005), che istituiva un fondo statale per garantire mutui per l’acquisto o la costruzione della prima casa a favore di soggetti giovani a basso reddito con contratto precario. La norma invadeva la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di edilizia agevolata e politiche sociali.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2006 aveva istituito, presso il Ministero dell’economia, un fondo da 10 milioni di euro per concedere garanzie di ultima istanza a favore di intermediari finanziari che erogavano mutui per la prima casa a giovani under 35, con reddito IRPEF inferiore a 40.000 euro e con contratto di lavoro precario. Le Regioni Piemonte e Campania hanno impugnato la disposizione davanti alla Corte costituzionale per violazione del riparto costituzionale di competenze.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Piemonte e Campania hanno impugnato il comma 336 dell’art. 1 della l. n. 266/2005 in riferimento agli artt. 117 comma 4, 118 e 119 della Costituzione. Le ricorrenti sostenevano che la norma, intervenendo in materia di edilizia agevolata e politiche sociali — di competenza esclusiva regionale residuale — e prevedendo un vincolo di destinazione su finanziamenti statali, violasse il sistema costituzionale di riparto delle competenze.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso e dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 336. La norma prevedeva un intervento finanziario dello Stato in una materia di competenza residuale regionale, determinando un vincolo di destinazione su risorse destinate a soggetti privati senza il necessario coinvolgimento delle Regioni. Ciò violava gli artt. 117, comma 4, 118 e 119 della Costituzione.

Il principio

Lo Stato non può istituire fondi con vincolo di destinazione in materie di competenza legislativa residuale delle Regioni, nemmeno quando i destinatari finali dei benefici siano privati cittadini, pena la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Domande e risposte

A chi era destinato il fondo della legge finanziaria 2006?

A soggetti privati con meno di 35 anni, reddito IRPEF inferiore a 40.000 euro e contratto di lavoro a tempo determinato o precario, per la concessione di garanzie a supporto di mutui per l’acquisto o la costruzione della prima casa.

Perché la Corte ha ritenuto la norma incostituzionale?

Perché la materia — edilizia agevolata o politiche sociali — rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ex art. 117, comma 4, Cost. Lo Stato non può intervenirvi con finanziamenti vincolati senza il coinvolgimento regionale.

Le Regioni possono continuare a istituire fondi simili?

Sì. La sentenza riconosce che la materia è di competenza regionale, quindi le Regioni possono autonomamente disciplinare strumenti di sostegno all’acquisto della prima casa nel proprio territorio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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