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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto delle leggi regionali del Lazio (art. 71 l.r. n. 9/2005 e art. 55 l.r. n. 1/2004) nella parte in cui prevedeva la decadenza automatica dei direttori generali delle ASL novanta giorni dopo la prima seduta del Consiglio regionale. La sentenza è gemella della n. 103/2007 e estende il divieto di spoil system alla dirigenza sanitaria regionale.
Di cosa si tratta
Le leggi regionali del Lazio (n. 9/2005 e n. 1/2004, Nuovo Statuto) prevedevano che i direttori generali delle ASL laziali decadessero automaticamente dalla carica entro novanta giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale, salvo conferma. Un meccanismo analogo era previsto dalla legge regionale siciliana n. 2/2002 (art. 96). Diversi direttori generali avevano impugnato i provvedimenti di decadenza, e il Consiglio di Stato e i TAR avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato (sei ordinanze), il TAR Lazio e il Tribunale di Palermo hanno impugnato le rispettive leggi regionali in riferimento agli artt. 97, 32, 117, terzo comma e secondo comma (lettera l), della Costituzione. Le questioni vertevano sulla legittimità del meccanismo di spoil system per i direttori generali delle ASL, figure di dirigenza “professionale” del Servizio sanitario nazionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto delle leggi regionali lanziali, nella parte in cui prevedeva la decadenza automatica dei direttori generali delle ASL. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere sulla legge regionale siciliana, già abrogata nel frattempo. I principi sono identici a quelli della sentenza n. 103/2007: i direttori generali delle ASL, pur nominati fiduciariamente, svolgono funzioni di gestione tecnico-professionale che richiedono continuità e autonomia, incompatibili con la decadenza automatica legata al ciclo politico.
Il principio
Il meccanismo di spoil system è costituzionalmente illegittimo anche nella dirigenza sanitaria regionale (direttori generali ASL): la decadenza automatica al cambio della giunta regionale viola il principio di buon andamento (art. 97 Cost.) e la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).
Domande e risposte
Perché i direttori generali delle ASL sono considerati dirigenza “professionale”?
Pur essendo nominati dall’amministrazione regionale, svolgono funzioni di gestione tecnica e amministrativa complessa, che richiedono continuità e autonomia: devono essere al servizio dell’ente e dei cittadini, non del colore politico della giunta.
Cosa è rimasto dello spoil system regionale dopo questa sentenza?
Lo spoil system rimane legittimo per le figure di diretta fiducia politica (capi di gabinetto, segretari generali, ecc.). Non si può applicare alle figure apicali della dirigenza sanitaria professionale.
Questa sentenza è collegata alla n. 103/2007?
Sì, le due sentenze sono state decise nella stessa camera di consiglio del 6–7 marzo 2007 e affrontano la stessa questione di principio: la n. 103 riguarda la dirigenza statale, la n. 104 quella regionale (con specifico focus sulla sanità).
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — ordine civile come competenza esclusiva statale
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