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La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sugli artt. 70 e 71 del c.p.p., sollevate dal Tribunale di Latina per il caso di un imputato con infermità mentale cronica e non superabile. La disciplina della sospensione del processo per infermità mentale è costituzionalmente legittima anche quando l’infermità sia permanente.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Latina, chiamato a decidere in sede dibattimentale sulla responsabilità penale di un imputato affetto da infermità mentale cronica e non transeunte, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 71 del codice di procedura penale. Le norme impugnate impongono di sospendere il processo con ordinanza e di rinnovare ogni sei mesi gli accertamenti peritali, senza prevedere che si debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando l’infermità sia destinata a non migliorare mai.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 70 e 71 del codice di procedura penale. Parametri costituzionali: artt. 3, 24 secondo comma, 111 secondo comma e 112 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Latina, ordinanza del 20 febbraio 2006 (r.o. n. 218 del 2006).
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 70 c.p.p. (riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost.) e sull’art. 71 c.p.p. (riferimento all’art. 111 Cost.). Dichiara invece manifestamente infondata la questione sull’art. 71 c.p.p. (riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost.). La disciplina è fondata sulla tutela del diritto di autodeterminazione dell’imputato — coessenziale al diritto di difesa — e l’equiparazione tra infermità cronica e transeunte è del tutto coerente con la ratio della norma, poiché in entrambi i casi la capacità di difendersi coscientemente è compromessa.
Il principio
La sospensione del processo per infermità mentale dell’imputato, prevista dagli artt. 70-71 c.p.p., si giustifica con la tutela del diritto di autodifesa: finché perdura l’infermità, l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo. L’equiparazione tra infermità cronica e transeunte è ragionevole, poiché in entrambi i casi la capacità processuale è menomata durante il periodo rilevante.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 70 c.p.p. per l’imputato infermo di mente?
Quando l’infermità mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al processo, il giudice sospende il procedimento con ordinanza. La norma prevede il rinnovo degli accertamenti peritali ogni sei mesi.
Perché non si può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per infermità cronica?
Perché la Corte ha ritenuto che la previsione della sola sospensione, con rinnovo periodico degli accertamenti, sia costituzionalmente legittima anche in caso di infermità permanente. La questione di incostituzionalità è stata dichiarata inammissibile per difetto di motivazione della rilevanza da parte del rimettente.
Cosa si intende per “cosciente partecipazione al processo”?
La partecipazione cosciente al processo presuppone che l’imputato sia in grado di comprendere le accuse mosse nei suoi confronti, di seguire lo svolgimento del dibattimento e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa, anche attraverso le scelte strategiche concordate con il difensore.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e del contraddittorio
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