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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del Testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), che prevedeva la revoca automatica del permesso di soggiorno in caso di condanna per reati di diritto d’autore, sollevata dal Giudice di pace di Lecce per difetto di rilevanza.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Lecce stava esaminando il ricorso di un cittadino straniero avverso un provvedimento del Prefetto di Lecce che aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il rimettente riteneva incostituzionale l’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), nella parte in cui prevedeva la revoca automatica del permesso di soggiorno a seguito di condanna per violazione della legge sul diritto d’autore. La norma, secondo il giudice a quo, era irragionevole e discriminatoria rispetto ad altri stranieri (titolari di carta di soggiorno) e ad altri reati (per i quali l’espulsione non è automatica).

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35, 41, 100, 103 e 113 della Costituzione. La norma impugnata prevedeva la revoca del permesso di soggiorno per lo straniero condannato con sentenza irrevocabile per violazione della legge sul diritto d’autore.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. Nel giudizio a quo era pendente un ricorso avverso un provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, non un provvedimento di revoca: la norma impugnata riguardava la revoca, non il rinnovo, e non era quindi applicabile al caso concreto. La questione sollevata era dunque priva di rilevanza.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando la norma impugnata non è applicabile al caso concreto oggetto del giudizio a quo, anche se astrattamente la questione potrebbe essere fondata.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 26, comma 7-bis, del Testo unico immigrazione?

Prevedeva la revoca del permesso di soggiorno per lo straniero condannato con sentenza definitiva per la violazione della normativa sul diritto d’autore, con conseguente automatica espulsione dal territorio nazionale.

Perché la norma era ritenuta discriminatoria?

Perché i titolari di carta di soggiorno erano esclusi dall’ambito applicativo della norma, e perché per reati più gravi (come quelli in materia di stupefacenti) l’espulsione non era automatica ma subordinata a un accertamento giudiziale della pericolosità sociale.

Cosa distingue il diniego di rinnovo dalla revoca del permesso di soggiorno?

Il diniego di rinnovo riguarda la mancata proroga di un permesso scaduto; la revoca è l’atto con cui si toglie un permesso ancora in corso di validità. Sono istituti distinti, con presupposti e norme applicabili diverse.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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