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La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal GUP del Tribunale di Verona nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alle delibere di insindacabilità dei senatori Gnutti e Speroni. Un precedente conflitto sulle stesse delibere era già stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 267/2005.
Di cosa si tratta
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona stava giudicando i senatori Vito Bruno Gnutti e Francesco Speroni per il reato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 43/1948 (divieto di associazioni di carattere militare). Il Senato aveva dichiarato, con delibere del 31 gennaio 2001, che i fatti riguardavano opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare. Il GUP aveva già sollevato un precedente conflitto, dichiarato inammissibile con la sentenza n. 267/2005, per non aver descritto adeguatamente le condotte contestate.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale di Verona ha sollevato un nuovo conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, con ricorso depositato il 17 novembre 2006, in relazione alle stesse deliberazioni del 31 gennaio 2001 già oggetto del precedente conflitto. Il ricorrente precisava di aver integrato l’enunciazione dei fatti rispetto al precedente ricorso.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Nonostante il ricorrente avesse cercato di ovviare al vizio formale riscontrato nella precedente pronuncia, il nuovo ricorso era stato proposto senza che si fossero verificate modificazioni rilevanti nella situazione processuale idonee a giustificare un nuovo conflitto sulle medesime delibere. In sostanza, il GUP stava tentando di riproporre un conflitto già dichiarato inammissibile senza una valida ragione per farlo.
Il principio
Non è ammissibile proporre un nuovo conflitto di attribuzione sulle stesse delibere parlamentari già oggetto di un conflitto dichiarato inammissibile, in assenza di sopravvenienze processuali che giustifichino un nuovo ricorso.
Domande e risposte
Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
È un giudizio davanti alla Corte costituzionale attraverso il quale un potere dello Stato (ad es. un tribunale) sostiene che un altro potere (ad es. il Parlamento) ha invaso la propria sfera di competenza, e chiede l’annullamento dell’atto lesivo.
Perché il primo conflitto (sentenza n. 267/2005) era stato dichiarato inammissibile?
Perché il GUP non aveva descritto in modo esauriente le condotte contestate agli imputati, il che rendeva impossibile alla Corte valutare se le delibere di insindacabilità fossero o meno giustificate.
Cosa prevede il divieto di associazioni di carattere militare (d.lgs. n. 43/1948)?
Il d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43, vieta le associazioni e i raggruppamenti che per la partecipazione a una milizia o forza armata di carattere politico svolgono attività contrarie all’ordinamento democratico.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare, oggetto della delibera contestata
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