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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sugli artt. 10, comma 1, lettera c), e 47, comma 1, lettera i), del TUIR (d.P.R. 917/1986), che escludono la deducibilità dell’assegno di mantenimento corrisposto in un’unica soluzione. La scelta legislativa di limitare la deducibilità ai soli assegni periodici è ragionevole e non viola gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria provinciale di Udine aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, lettera c), e 47, comma 1, lettera i), del TUIR, nella parte in cui non prevedono la deducibilità ai fini IRPEF dell’assegno di mantenimento corrisposto in un’unica soluzione (una tantum) al coniuge separato o divorziato. Secondo il rimettente, la diversità di trattamento rispetto agli assegni periodici (deducibili) avrebbe violato i principi di uguaglianza e di capacità contributiva.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 10, comma 1, lettera c), e 47, comma 1, lettera i), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Parametri costituzionali: artt. 3 e 53 della Costituzione. Giudice rimettente: Commissione tributaria provinciale di Udine, ordinanza del 23 giugno 2005 (r.o. n. 478 del 2006).
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza di entrambe le questioni. Il legislatore può legittimamente differenziare il trattamento fiscale degli assegni periodici da quello dell’una tantum, tenendo conto delle diverse situazioni economiche dei coniugi. L’accoglimento della questione aggraverebbe peraltro la situazione del coniuge economicamente più debole (il percipiente), che si troverebbe a pagare imposte su un’intera somma concentrata in un unico periodo d’imposta, con aliquote marginali IRPEF più elevate di quelle applicabili agli assegni periodici.
Il principio
Il legislatore può legittimamente escludere la deducibilità dell’assegno di mantenimento corrisposto una tantum ai fini IRPEF, diversamente da quello periodico, senza violare gli artt. 3 e 53 della Costituzione: le due situazioni sono strutturalmente diverse sul piano fiscale e una parità di trattamento aggraverebbe, paradossalmente, la posizione del coniuge più debole che percepisce la somma.
Domande e risposte
Cosa si intende per assegno di mantenimento “una tantum”?
L’assegno una tantum è la corresponsione, in un’unica soluzione, di tutta la somma dovuta a titolo di mantenimento al coniuge separato o divorziato, in sostituzione delle rate periodiche future. Una volta corrisposto, il coniuge obbligato è definitivamente liberato dall’obbligo alimentare.
Perché l’assegno periodico è deducibile ma quello una tantum no?
Il legislatore ha scelto di rendere deducibili solo gli assegni periodici perché questi si ripetono nel tempo e corrispondono a una riduzione continua del reddito del soggetto obbligato. L’una tantum, invece, è una spesa straordinaria che non si ripete e che può essere considerata in modo diverso ai fini della capacità contributiva.
Come viene tassato chi riceve l’assegno una tantum?
Il percipiente include la somma ricevuta nel proprio reddito imponibile IRPEF dell’anno in cui la percepisce. Poiché la somma è concentrata in un unico periodo d’imposta, può assoggettarsi ad aliquote marginali più elevate rispetto a quanto accadrebbe se ricevesse rate annuali più basse.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva, parametro della questione
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