Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 90 del 2007 la Corte costituzionale dichiara estinto il processo nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l’art. 6 della legge della Regione Toscana n. 67 del 2005, relativo all’interpretazione autentica delle norme sull’esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari. L’estinzione segue alla rinuncia al ricorso da parte della Presidenza del Consiglio, accettata dalla Regione Toscana.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Toscana n. 67 del 2005 aveva dettato un’interpretazione autentica dell’art. 59 della legge regionale n. 40 del 2005 sul servizio sanitario regionale, stabilendo che gli incarichi di direzione delle strutture sanitarie presupponessero il rapporto di lavoro esclusivo per i dirigenti sanitari e l’esercizio esclusivo dell’attività assistenziale per il personale universitario. Il Governo sosteneva che questa interpretazione autentica contrastasse con la normativa statale che, dal 2004, consentiva ai dirigenti sanitari di optare per il rapporto non esclusivo senza perdere la possibilità di accedere agli incarichi di direzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 6 della legge regionale toscana n. 67 del 2005 in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, 3 e 97 della Costituzione, deducendo la violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e la violazione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute, nonché la irragionevole disparità di trattamento tra dirigenti sanitari.

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte comporta l’estinzione del processo. Il Presidente del Consiglio aveva evidentemente rinunciato al ricorso, verosimilmente a seguito di modifiche normative nel frattempo intervenute, e la Regione Toscana aveva accettato la rinuncia.

Il principio

Nel giudizio in via principale (ricorso governativo contro legge regionale o viceversa), la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte comporta l’estinzione del processo, senza che la Corte si pronunci nel merito della questione di legittimità costituzionale. Il processo si estingue indipendentemente dalla fondatezza o meno delle questioni sollevate.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma regionale sull’esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari?

La Regione Toscana interpretava autenticamente la propria legge nel senso che gli incarichi di direzione di strutture sanitarie presupponessero necessariamente il rapporto di lavoro esclusivo. Ciò significava che il dirigente che avesse optato per il rapporto non esclusivo non poteva essere nominato direttore di struttura sanitaria, contrariamente a quanto consentito dalla normativa statale del 2004.

Perché il Governo aveva impugnato la norma?

Perché il d.l. n. 81 del 2004, convertito dalla legge n. 138 del 2004, aveva modificato il d.lgs. n. 502 del 1992 stabilendo che “la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici o complesse”. La legge regionale toscana sembrava contraddire questo principio fondamentale statale in materia di tutela della salute, ledendo anche la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (rapporto di lavoro).

Cosa significa che il processo si è “estinto” anziché che la questione è stata dichiarata “cessata per sopravvenuta abrogazione”?

L’estinzione del processo deriva dalla rinuncia volontaria del ricorrente, seguita dall’accettazione della controparte. La cessazione della materia del contendere deriva invece dall’abrogazione o modifica della norma impugnata nel corso del giudizio. Sono due istituti distinti: il primo dipende dalla volontà delle parti, il secondo da eventi normativi sopravvenuti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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